Offerte anomale e inversione procedimentale escludono il danno da mancata aggiudicazione (TAR Toscana n. 123 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In una gara con inversione procedimentale e offerte anomale, l’illegittima attribuzione dei punteggi tecnici non determina il danno da mancata aggiudicazione, perché il concorrente non dimostra che, in assenza del comportamento illegittimo, si sarebbe senz’altro aggiudicato la commessa. Configura invece la perdita di chance, risarcibile per equivalente quando la chance di aggiudicazione abbia consistenza seria e concreta. Nei contratti PNRR, ove l’annullamento non caduca il contratto stipulato e il procedimento non è ripetibile, il giudice amministrativo liquida la chance in via equitativa. Il giudice può ricorrere alla condanna sui criteri ex art. 34, comma 4, c.p.a., ordinando all’amministrazione di proporre la somma dovuta entro un termine.

Il Fatto

Il Comune di Quarrata, in veste di centrale unica di committenza, ha indetto una procedura aperta per la riqualificazione di un polo tecnologico, con finanziamento PNRR. La gara seguiva il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e prevedeva l’inversione procedimentale ex art. 1, comma 3, d.l. n. 32/2019. Le due offerte meglio collocate risultano entrambe anomale: l’aggiudicataria con 87,52 punti, il raggruppamento ricorrente con 87,26.

Il raggruppamento secondo classificato ha impugnato l’aggiudicazione e i verbali di gara, contestando i punteggi tecnici, e ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale sui punteggi assegnati alla ricorrente. Il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio sui profili acustici e antincendio delle soluzioni offerte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie due censure del ricorso principale. Quanto al sottocriterio B.1, la c.t.u. ha accertato che il valore di partenza del potere fonoisolante della soluzione di progetto era compreso tra 68 e 70 dB, mentre la controinteressata aveva calcolato il miglioramento su un valore di 53 dB. La prestazione offerta non comporta quindi alcuna miglioria: il punteggio di 4 punti va annullato.

Quanto al sottocriterio C.1, la c.t.u. conferma che l’offerta dell’aggiudicataria non individuava tutti gli evacuatori previsti dal progetto, essendo assenti quelli del deposito teatro e dei camerini. Il criterio premiante richiedeva la sostituzione per ogni evacuatore: anche i 5 punti sono illegittimi. La riduzione complessiva è di 9 punti. Le altre censure, sui sottocriteri B.2, B.5, B.6 e C.2, sono respinte perché il capitolato e le voci di computo non imponevano i requisiti pretesi dalla ricorrente.

Il ricorso incidentale è in parte infondato e in parte improcedibile. Poiché entrambe le offerte presentavano materiali in classe A2, l’eventuale sottrazione dei 4 punti non inciderebbe sull’esito. Le censure su C.1 e B.6 non superano la prova di resistenza: anche nell’ipotesi più favorevole all’aggiudicataria, questa resterebbe sotto il punteggio della ricorrente.

L’illegittimità degli atti non si traduce però in danno da mancata aggiudicazione. La ricorrente non ha provato che si sarebbe certamente aggiudicata la commessa, data l’anomalia della propria offerta e l’inversione procedimentale. Trattandosi di appalto PNRR con contratto già stipulato, l’annullamento non ne comporta la caducazione e il procedimento non è ripetibile. Sussiste invece la perdita di chance, seria e concreta secondo i richiamati precedenti del Consiglio di Stato.

Il Tribunale liquida equitativamente il danno in misura non superiore al 3% dell’utile astrattamente ritraibile, calcolato sull’offerta economica e sul ribasso del 12,81%, al netto dei costi. Ordina all’amministrazione, ex art. 34, comma 4, c.p.a., di proporre la somma entro 60 giorni, con rivalutazione e interessi. Spese a carico del Comune, compensate con le altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *