Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Puglia n. 122 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere costituisce condizione dell’azione che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, permanendo sino al momento del passaggio in decisione della controversia. La sopravvenuta carenza di tale interesse, anche quando consegua a dichiarazione di rinuncia resa in udienza dal difensore, determina il difetto di interesse e impone la declaratoria di improcedibilità del gravame, non potendo la prosecuzione del giudizio arrecare alcuna utilità al ricorrente. La declaratoria consegue alla verifica che la decisione non è più idonea a produrre un effetto utile nella sfera giuridica della parte.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria finale del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2.445 posti di operatore socio sanitario, categoria B, livello BS, adottata con determinazione del Direttore generale n. 1262 del 17.4.2020. Hanno dedotto vizi di legittimità nell’attribuzione dei punteggi per titoli, ritenendosi pretermessi ed esclusi dalla graduatoria dei vincitori. Contestavano in particolare il disconoscimento dei titoli di carriera dichiarati, la valutazione di esperienze lavorative di altri candidati asseritamente incompatibili con il bando e la violazione delle quote di riserva.

L’Azienda ospedaliera si è costituita per resistere. All’udienza del 16 gennaio 2025 il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che gli assistiti non avevano più interesse alla coltivazione del ricorso, intendendo rinunciarvi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la dichiarazione resa in udienza dal patrono dei ricorrenti integra una sopravvenuta caducazione dell’interesse a coltivare il gravame. Su tale premessa il Tribunale dà atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiara l’improcedibilità del ricorso, non potendo la prosecuzione della controversia recare alcuna utilità ai ricorrenti.

Il percorso argomentativo si fonda sul principio generale secondo cui le condizioni dell’azione devono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia. L’interesse a ricorrere, dunque, non è requisito valutabile solo al momento della proposizione dell’impugnativa, ma richiede una verifica di persistenza lungo tutto il giudizio.

Il Collegio fa applicazione degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm., che disciplinano rispettivamente la declaratoria di improcedibilità e la rinuncia al ricorso. La decisione si colloca nell’ambito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, disciplinata dall’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dall’art. 13-quater disp. att. c.p.a..

Quanto alle spese, il Tribunale ravvisa giusti motivi per la loro compensazione tra le parti, in ragione della natura della declaratoria e dell’esito del giudizio.

Il dispositivo dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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