Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 1017 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è procedibile quando sia decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del provvedimento giurisdizionale senza che l’amministrazione vi abbia dato esecuzione. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, assegnando un termine per l’adempimento. Per il caso di perdurante inerzia nomina commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione, che assume le funzioni solo se investito dall’istante creditore e adotta ogni atto necessario all’esecuzione. Le mere asserzioni dell’amministrazione circa l’avvio di adempimenti interni non integrano ragioni di diritto idonee a contrastare la pretesa. La sopravvenuta esecuzione di parte delle statuizioni determina improcedibilità parziale per carenza di interesse, limitatamente a quanto già soddisfatto.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 234/2024, pubblicata il 24.05.2024 e notificata il 27.05.2024, era stato riconosciuto alla ricorrente il diritto all’attivazione della Carta elettronica del docente, con assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, oltre alla condanna del Ministero alle spese, in parte distratte a favore dei procuratori antistatari.
La docente e il difensore dichiaratosi antistatario nel giudizio civile adivano il TAR lamentando il mancato adempimento e chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituiva sostenendo di aver trasmesso la sentenza agli uffici competenti e di aver già corrisposto le spese legali al difensore antistatario. La causa era trattenuta in decisione all’udienza camerale del 19 dicembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la procedibilità del ricorso, ravvisandola nel decorso, tra la notifica della sentenza e la proposizione dell’iniziativa, del termine di art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La fase di ottemperanza è dunque correttamente instaurata.
Nel merito, il Tribunale rileva che il compenso liquidato al difensore antistatario nel giudizio civile è stato effettivamente corrisposto, come confermato dal difensore stesso a verbale. Sotto tale profilo il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Per la restante parte, relativa a quanto dovuto alla ricorrente, la domanda è accolta. Il Collegio osserva che le argomentazioni dell’amministrazione non oppongono effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa; resta accertato il mancato adempimento del giudicato nel termine di legge.
Il TAR dichiara quindi l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salve le somme già corrisposte, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero, precisando che questi assume le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvede entro centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio, il Collegio rileva che l’inadempimento non era controverso al momento della proposizione del ricorso e condanna l’amministrazione alla rifusione, con liquidazione in euro 600 per compensi, oltre accessori, da distrarre a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..
Nota della Redazione
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