Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Liguria n. 371 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione dello stesso mediante l’adozione dei provvedimenti necessari. La mera costituzione formale dell’Amministrazione, che non contesti gli inadempimenti lamentati e non provi di aver dato esecuzione alla sentenza, giustifica l’accoglimento del ricorso. Il giudice nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e applica la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola negli interessi legali sugli importi del giudicato. Il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l’attestazione del passaggio in giudicato costituiscono presupposti formali del ricorso.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, agiscono collettivamente ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova n. 401/2023 del 4 maggio 2023. Con quella pronuncia il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a rilasciare a ciascuno di loro la c.d. “carta del docente” del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, con importi complessivi variabili secondo il numero di annualità.
I ricorrenti chiedono altresì la condanna al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza. La domanda di ottemperanza non riguarda le spese del giudizio civile, distratte in favore del difensore antistatario. Il Ministero si costituisce formalmente in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica in via preliminare i presupposti formali del ricorso di ottemperanza. Rileva che è stata prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e la prova del rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, le domande sono fondate. L’Amministrazione, costituitasi con memoria di mera forma, non contesta gli inadempimenti lamentati e non risulta che abbia provveduto a dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. Da ciò deriva l’accoglimento del ricorso e l’ordine di ottemperare al giudicato.
Il Tribunale ordina al Ministero di rilasciare ai ricorrenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza se anteriore, le rispettive carte elettroniche del docente, accreditando sulle stesse le somme spettanti a ciascun avente diritto. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad un dirigente, che provvederà entro i trenta giorni successivi.
Il Collegio accoglie inoltre la domanda di condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sugli importi risultanti dal giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza all’Amministrazione debitrice; il dies ad quem al giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario ad acta.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione resistente e liquidate nell’importo complessivo di € 2.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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