Veicoli ibridi estranei allo schema di offerta e soccorso procedimentale (TAR Sardegna n. 148 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche la difformità dell’offerta rispetto alle caratteristiche tecniche del capitolato non comporta esclusione automatica ove la lex specialis non qualifichi quella caratteristica come condizione minima e inderogabile, dovendosi preferire l’interpretazione rispettosa del favor partecipationis e della tassatività delle cause di esclusione. L’indicazione di veicoli con alimentazione diversa da quella contemplata nello schema di offerta tecnica, quando la disciplina di gara imponga soltanto la classe ambientale non inferiore a Euro 6, attiene al piano dell’attribuzione dei punteggi e non a quello dell’ammissibilità dell’offerta. Le ambiguità e gli errori materiali dell’offerta possono essere chiariti mediante il soccorso procedimentale, purché si pervenga a esiti certi sulla portata dell’impegno negoziale e senza integrazione dell’offerta. In tema di clausola sociale, l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori va inteso in maniera elastica e non impone la conservazione dell’inquadramento e dell’anzianità in capo al nuovo datore di lavoro.
Il Fatto
La società ricorrente, iscritta all’Albo Fornitori del Gruppo Poste, è stata invitata alla procedura indetta per il servizio di trasporto dei prodotti postali nella Macro Area Logistica Centro, articolata in dieci lotti non cumulabili. Per il lotto di interesse, l’amministrazione ha aggiudicato al consorzio controinteressato, collocando la ricorrente al secondo posto della graduatoria.
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara, deducendo vizi relativi ai requisiti di iscrizione all’Albo, alla designazione della consorziata esecutrice, alla verifica del costo della manodopera, alla completezza dell’offerta tecnica ed economica e all’operato della Commissione in sede di verifica dell’anomalia, chiedendo la declaratoria di nullità del contratto e il risarcimento in forma specifica, in subordine per equivalente. Il ricorso, inizialmente proposto davanti al TAR Lazio e riproposto davanti al TAR Sardegna a seguito di declaratoria di incompetenza, è stato rigettato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura relativa ai tre veicoli ibridi offerti per i servizi rispetto ai quali lo schema di offerta tecnica non ne prevedeva l’utilizzabilità. Secondo il Tribunale, l’art. 11 della Lettera di Invito sanziona con l’esclusione le offerte che pongano riserve sulle condizioni minime del servizio: poiché l’art. 4.1 del Capitolato impone soltanto veicoli di classe ambientale non inferiore a Euro 6, la tipologia di alimentazione resta estranea alle condizioni minime e rileva unicamente sul piano del punteggio.
La Commissione, quindi, non ha manipolato l’offerta attribuendo zero punti, ma ha applicato la previsione della lex specialis secondo cui il numero di veicoli inferiore al minimo comporta l’azzeramento del punteggio. Il Collegio richiama il principio per cui l’esclusione per difformità dai requisiti minimi opera solo quando le specifiche tecniche consentano di ricostruire con esattezza il prodotto richiesto, mentre in presenza di ambiguità prevale l’interpretazione rispettosa del favor partecipationis (Cons. Stato n. 3084 del 2020), nonché il canone di conservazione degli atti (Cons. Stato n. 5358 del 2020).
Quanto al costo della manodopera, il Tribunale rileva che la verifica risulta effettivamente svolta e che il mancato computo del premio di anzianità e dell’indennità di mensa non integra violazione dei minimi salariali: la clausola sociale non impone la conservazione dell’anzianità (Cons. Stato n. 9790 del 2023) e l’indennità di mensa è legittimamente erogata mediante ticket restaurant ai sensi del CCNL di settore.
La designazione della consorziata esecutrice risultava già dal DGUE; l’indicazione delle quote societarie in luogo della ripartizione dei servizi costituiva errore materiale, legittimamente chiarito con il soccorso procedimentale, istituto oggi codificato dall’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. Gli illeciti professionali riferibili a una consorziata non designata come esecutrice non assumono rilievo né vanno dichiarati (Cons. Stato n. 2387 del 2020; Cons. Stato n. 3453 del 2022). Infine, la documentazione sui veicoli era richiesta solo in fase di verifica dei requisiti e i chiarimenti resi in sede di anomalia non integrano un’inammissibile modifica dell’offerta economica.
Nota della Redazione
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