Annullamento senza rinvio per prescrizione e caducazione della confisca del profitto (Cass. pen. Sez. III n. 36347 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la prescrizione del delitto di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 decorre dal 31 dicembre dell’anno di imposta in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Spirato il termine, anche per effetto delle sospensioni straordinarie, il giudice di legittimità annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto, non essendo rilevabili vizi di motivazione in presenza di una causa estintiva. La confisca diretta e quella per equivalente del profitto vengono meno ipso iure per effetto dell’annullamento, senza necessità di autonoma impugnazione.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una complessa indagine su un meccanismo di evasione dell’i.v.a. realizzato nel commercio di autovetture. La società del ricorrente acquistava veicoli da fornitori comunitari e ne simulava la rivendita a un soggetto privato con indirizzo apparente in Germania, senza che le autovetture entrassero mai in territorio tedesco; i mezzi venivano poi rivenduti a clienti indicati dalla società, con immatricolazione e sblocco dei telai.

Il Tribunale di Roma, confermato dalla Corte di appello, ha condannato l’imputato per il delitto di omessa dichiarazione annuale dell’i.v.a. per l’anno 2013, dichiarando estinti per prescrizione gli altri reati tributari e il delitto associativo, e disponendo la confisca diretta del profitto, con confisca per equivalente in caso di impossibilità. Propone ricorso per cassazione la difesa, deducendo, tra gli altri, la mancanza di prova dell’omessa presentazione della dichiarazione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso limitatamente alla censura sulla mancanza di prova dell’omessa dichiarazione, dedotta con i primi quattro motivi. Rileva che, pur essendo il contesto incentrato su un meccanismo di aggiramento dell’obbligo di applicazione dell’i.v.a., l’unica fattispecie per cui è intervenuta condanna è quella di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

Sul punto, né la sentenza di primo grado né quella di appello — nonostante la questione fosse stata devoluta in modo sufficientemente specifico — indicano alcun elemento fattuale da cui desumere la prova della mancata presentazione della dichiarazione fiscale per l’anno di imposta 2013.

La Corte rileva quindi che il termine decennale di prescrizione, decorrente dal 31 dicembre 2014, calcolando 107 giorni di sospensione — 64 giorni ai sensi dell’art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020 e 43 giorni per il rinvio dell’udienza — è spirato il 17 aprile 2025. Richiama sul punto Sezioni Unite n. 5292 del 2020.

In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione, poiché il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva: sul principio richiama Sezioni Unite n. 35490 del 2009. La sentenza viene perciò annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Da ultimo, la Corte osserva che la disposta confisca per equivalente è eliminata ipso iure per effetto della pronuncia di annullamento, richiamando Sezioni Unite n. 4145 del 2022, che aveva disposto la confisca di valore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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