Ricettazione, silenzio sull’origine del bene e prova del dolo (Cass. pen. Sez. II n. 26333 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza che l’imputato sia stato trovato nella disponibilità di un bene provento di delitto e non abbia fornito alcuna attendibile giustificazione in ordine a tale possesso costituisce elemento valorizzabile ai fini della prova del dolo di ricettazione, anche nella forma eventuale, perché rivelatore di una volontà di occultamento logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Tale principio non deroga ai principi in tema di onere della prova né alle guarentigie difensive, poiché è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice a richiedere l’accertamento sulle modalità acquisitive della res. All’imputato non è richiesto di provare la provenienza del possesso, ma solo di fornire una attendibile spiegazione dell’origine di tale disponibilità, assolvendo a un onere di allegazione di elementi valutabili dal giudice secondo i comuni principi del libero convincimento.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza dell’08.01.2026, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 14.11.2023, che aveva dichiarato l’imputato responsabile del delitto di ricettazione di un ciclomotore, con pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, condizionalmente sospesa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando quattro motivi: l’apparenza della motivazione e il travisamento delle doglianze d’appello; la violazione dell’art. 64 cod. proc. pen. e degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte territoriale fondato la colpevolezza sul silenzio dell’imputato; la mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi contravvenzionale di incauto acquisto; il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 648, comma quarto, cod. pen. Il ricorso giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso, per diversi profili inammissibile, nel complesso infondato. Il primo motivo è palesemente destituito di fondamento, poiché la sentenza impugnata elenca tutte le doglianze sottoposte al suo scrutinio, dimostrando la piena contezza dei temi devoluti.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che la deduzione della violazione di norme costituzionali non è consentita, non essendo inclusa tra i motivi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen., e può fondare solo una questione di legittimità costituzionale, nella specie non proposta (Sez. U n. 29541 del 16.07.2020, Filardo). Nel merito, la censura sulla violazione dell’art. 64 cod. proc. pen. è manifestamente infondata: correttamente la Corte territoriale ha attribuito rilievo al silenzio serbato dall’imputato sulle modalità di acquisizione del possesso del motociclo. Il consolidato indirizzo di legittimità richiamato (Sez. 2 n. 41423 del 2010; Sez. 2 n. 29198 del 2010; Sez. 1 n. 13599 del 2012; Sez. 2 n. 20193 del 2017) conferma che tale contegno è valorizzabile ai fini della prova del dolo. Il principio non costituisce deroga all’onere della prova, richiedendosi all’imputato un onere di allegazione, non probatorio (Sez. U n. 35535 del 12.07.2007, Ruggiero).
Il terzo motivo è in parte non consentito, perché i vizi di motivazione non sono deducibili con riferimento alle questioni di diritto, e in parte manifestamente infondato. La Corte di merito ha ritenuto provata la piena consapevolezza dell’imputato valutando congiuntamente il silenzio e la condotta di fuga alla vista delle forze dell’ordine, escludendo così la riqualificazione nel reato contravvenzionale di cui all’art. 712 cod. pen. Il criterio distintivo rispetto all’art. 648 cod. pen. risiede proprio nell’elemento psicologico, doloso nel primo caso e colposo nel secondo.
Il quarto motivo è infondato. La particolare tenuità del fatto può ritenersi implicitamente esclusa ove la sentenza, negando l’attenuante dell’art. 648, comma quarto, cod. pen., abbia operato una valutazione complessiva della condotta e del valore del bene. Il diniego dell’attenuante comune dell’art. 62 n. 4 cod. pen. è congruamente motivato, dovendo il danno essere non solo lieve ma di entità quasi trascurabile. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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