Operazioni inesistenti e onere della prova: fatture non bastano (Cass. civ. Sez. V n. 5180 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone gli elementi anche in forma indiziaria o presuntiva, ricorrendo alla prova che l’emittente è una cartiera o una società fantasma. Spetta poi al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni sottostanti, né tale onere può ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, con la regolarità formale delle scritture contabili o con i mezzi di pagamento adoperati, di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia. Il limite della c.d. doppia conforme, di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., preclude l’esame del vizio di omesso esame del fatto decisivo quando le ragioni di fatto delle due decisioni di merito non siano diverse. In materia di presunzioni, il preteso divieto di presunzioni di secondo grado o a catena non è riconducibile ad alcuna norma dell’ordinamento. Per i tributi non armonizzati non sussiste obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale.

Il Fatto

Un agente di commercio impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, per l’anno 2009, accertava un maggior reddito imponibile di € 25.360,00, disconoscendo la deducibilità di alcuni costi. L’impugnazione riguardava esclusivamente l’importo delle fatture emesse da una presunta collaboratrice per varie prestazioni — analisi clienti, analisi zone, telemarketing — che l’Ufficio riteneva relative a operazioni oggettivamente inesistenti.

Il contribuente deduceva che le prestazioni erano state effettivamente svolte, avendo necessità di un collaboratore per adempimenti burocratici e attività di promozione, e prospettava plurimi profili di illegittimità formale e procedimentale dell’atto. Le ragioni non erano accolte nei gradi di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che cumula la violazione di legge e l’omesso esame del fatto decisivo. Ricorda che è ammissibile il ricorso che concentri in un unico motivo le censure di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., purché emerga con chiarezza la trattazione separata delle doglianze e dei profili ricostruttivi del fatto. Quanto all’omessa motivazione dell’avviso, opera però il limite della doppia conforme.

Sul piano sostanziale, il motivo è infondato. La Corte ribadisce che, in tema di operazioni inesistenti, l’onere probatorio ricade anzitutto sull’Amministrazione, che deve dimostrare l’inesistenza dell’operazione anche attraverso elementi indiziari, mentre al contribuente spetta provare l’effettività delle prestazioni. Non basta la fattura, né la regolarità formale delle scritture o dei pagamenti, perché proprio tali strumenti sono di regola impiegati per far apparire reale un’operazione fittizia.

Nel caso concreto la Commissione regionale si era attenuta a tali principi: la presunta collaboratrice non aveva uno studio professionale nella sede indicata in fattura, risultava irreperibile in un altro indirizzo e non aveva ritirato l’atto di convocazione dell’Ufficio. Gli assegni emessi dal contribuente erano stati seguiti, nello stesso giorno dell’accredito, da prelevamenti in contanti di importo corrispondente. La Corte conferma che la valutazione del compendio probatorio è riservata al giudice di merito.

Il secondo motivo è infondato. Per i tributi non armonizzati, come quelli sui redditi e l’IRAP, non sussiste obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di verifiche cosiddette a tavolino. Quanto al terzo motivo, la Corte esclude che esista nell’ordinamento il divieto di presunzioni di secondo grado: il fatto noto accertato in via presuntiva, se grave, preciso e concordante, può fondare ulteriori inferenze.

Il quarto motivo è inammissibile: pur essendo astrattamente deducibili i costi, grava sul contribuente l’onere di provare la natura fittizia dei componenti positivi direttamente afferenti a spese non effettivamente sostenute, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012. Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili per genericità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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