Omessa istanza di proroga assorbe l’esame delle cause ostative nel giudicato (Cons. Stato n. 6365 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il provvedimento che nega la riattivazione di titoli edilizi non viola né elude il giudicato quando si fonda sull’omessa tempestiva presentazione dell’istanza di proroga del termine di inizio dei lavori. Tale omissione costituisce ragione prodromica e assorbente rispetto alla valutazione dei presupposti della proroga, sicché l’amministrazione non è tenuta a esaminare le cause ostative allegate dal titolare. Il giudice non integra la motivazione dell’atto quando si limita a rilevare che la ragione del diniego è stata enunciata dall’amministrazione nel provvedimento stesso. Ne consegue il rigetto della domanda di nullità per elusione del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno, aveva ottenuto nel 2002 tre permessi di costruire che non ha mai ritirato né eseguito. Nel 2006 e nel 2008 ha chiesto al Comune la riattivazione dei titoli, deducendo un contenzioso con l’affittuario del fondo; l’istanza è stata respinta nel 2008 e, dopo l’accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame, nuovamente respinta nel 2014.
Con sentenza del 2021 il TAR Lazio ha accolto i motivi aggiunti e annullato il diniego del 2014, respingendo la domanda risarcitoria; solo quest’ultimo capo è stato appellato, sicché l’annullamento è passato in giudicato. Il Comune ha poi adottato nel 2023 un nuovo diniego, fondato sulla mancata richiesta di proroga entro il termine annuale. Il TAR ha respinto l’ottemperanza e il titolare ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi, relativi alla medesima questione. Il nodo è se il diniego del 2023 rispetti il giudicato formatosi sulla sentenza del 2021, che aveva censurato il precedente provvedimento per non aver valutato i presupposti della proroga.
Secondo il Consiglio di Stato, il nuovo atto ha motivato il rigetto sulla circostanza che il richiedente non aveva presentato alcuna istanza di proroga nel termine di cui all’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, né aveva comunicato impedimenti al recupero del fondo negli anni utili. Si tratta di una ragione logicamente prodromica rispetto alla valutazione dei presupposti della proroga: se la richiesta non è stata avanzata, l’amministrazione non deve esaminare le cause ostative.
Da qui il carattere assorbente dell’omissione, idoneo di per sé a giustificare il diniego. Il Collegio esclude pertanto la configurabilità di una violazione o elusione del giudicato: la sentenza ottemperanda aveva censurato il mancato esame delle cause interruttive, ma il nuovo provvedimento si fonda su un fatto anteriore e autonomo, che rende superfluo quell’esame.
La stessa ragione travolge il primo motivo, che lamentava la sostituzione giudiziale della motivazione: il TAR non ha riscritto le ragioni del diniego, ma ha rilevato che esse erano già enunciate dall’amministrazione nell’atto. Il richiamo all’art. 50, comma 7, l. n. 203/1982 non muta l’esito, non esonerando il proprietario dall’onere di chiedere la proroga.
L’appello è quindi infondato e viene respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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