Azione risarcitoria da interesse legittimo soggetta a decadenza ex art. 30 cod. (TAR Molise n. 349 del 15.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno derivante dalla lesione di un interesse legittimo è soggetta al termine decadenziale di centoventi giorni di cui all’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento, e non al termine di prescrizione quinquennale dell’art. 2947, comma 1, cod. civ. Ove sia stata proposta solo l’azione di annullamento, la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza, ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm. Il giudicato formatosi su un diverso provvedimento, relativo a una pratica edilizia autonoma, non incide sulla pretesa risarcitoria concernente altro e distinto provvedimento di diniego. È inammissibile per mutatio libelli la domanda che, nel corso del giudizio, sostituisca l’originaria azione risarcitoria “pura” con una domanda di accertamento dell’illegittimità della condotta amministrativa, introducendo un nuovo tema di indagine.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare nel Comune di Larino danneggiata dal sisma del 2002, aveva già ottenuto da questo Tribunale l’annullamento delle delibere regionali di assegnazione dei contributi e il risarcimento del danno. Con la pronuncia conclusiva di quel contenzioso veniva riconosciuto il solo danno connesso al PES 383, relativo a un locale garage, per circa 18.000 euro. Secondo la prospettazione attorea, la statuizione risarcitoria avrebbe omesso di decidere sul danno riferito al PEU 368, l’immobile principale a destinazione residenziale, quantificato in euro 245.927,83.
Da qui la domanda risarcitoria introdotta con il ricorso in esame, diretta al ristoro del pregiudizio conseguente al mancato finanziamento del PEU 368. Le Amministrazioni intimate eccepivano la tardività della domanda, il difetto di legittimazione attiva e l’alterazione dei dati di fatto. Il ricorrente, in corso di causa, rimodulava la pretesa chiedendo anche l’accertamento autonomo dell’illegittimità della condotta amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica in via preliminare la situazione giuridica dedotta in giudizio. I finanziamenti dei programmi edilizi unitari e singoli non costituivano oggetto di diritti soggettivi in capo agli aspiranti beneficiari: l’erogazione conseguiva all’esercizio di poteri autoritativi, in funzione del bilanciamento di molteplici interessi pubblici e privati. Il bene della vita costituito dall’accesso ai contributi era pertanto subordinato all’intermediazione del potere amministrativo, con la conseguenza che la posizione vantata dai privati assumeva la consistenza dell’interesse legittimo.
Da tale qualificazione discende il regime temporale della domanda: non il termine quinquennale di prescrizione, ma il termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., con la previsione del comma 5 per l’ipotesi di azione di annullamento proposta in via autonoma. Il Tribunale rileva che il provvedimento di diniego del finanziamento per il PEU 368 non era stato impugnato né nel giudizio conclusosi con la precedente pronuncia del 2022, divenuta irrevocabile per mancato deposito dell’appello, né nei giudizi definiti con le sentenze del 2016 e del 2018. Le statuizioni di quelle pronunce non possono quindi fondare la domanda risarcitoria odierna, relativa a un provvedimento rimasto estraneo ai relativi contenziosi.
Le determinazioni amministrative sul PEU 368 risultano risalenti a un arco temporale compreso tra il 2012 e il 2019 e devono ritenersi da tempo consolidate. La domanda risarcitoria è pertanto proposta ben oltre i termini di decadenza e va dichiarata inammissibile in quanto tardiva. Priva di pregio è anche la tesi della natura “parziale” della precedente statuizione risarcitoria: i documenti in atti dimostrano che la pratica relativa al PES 383 e quella relativa al PEU 368 furono trattate come pratiche distinte e autonome, senza alcuna interrelazione derivante dal dedotto vincolo di pertinenzialità. La tesi attorea è inoltre affetta da inversione logica, poiché è la cosa accessoria a seguire le vicende del bene principale e non il contrario.
Il Collegio esamina infine la domanda come rimodulata negli scritti difensivi successivi, con la quale si chiede l’accertamento autonomo dell’illegittimità della condotta amministrativa. Anche in questa configurazione la pretesa è inammissibile. Ricorrendo i presupposti della mutatio libelli, secondo l’orientamento del Consiglio di Stato richiamato in motivazione, viene introdotto nel processo un petitum diverso e una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in origine. In ogni caso, la nuova componente di accertamento sarebbe irrimediabilmente tardiva, essendo consolidate le determinazioni amministrative sul PEU 368. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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