Nullità a regime intermedio per omessa traduzione della sentenza all’imputato straniero (Cass. pen. Sez. III n. 32179 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata traduzione della sentenza-documento nella lingua nota all’imputato che non conosce la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, con conseguente annullamento della sentenza e rinvio al giudice del grado precedente perché provveda alla traduzione. Il principio opera quando dagli atti risulti la scarsa conoscenza della lingua italiana dell’imputato e l’omessa traduzione del provvedimento decisorio, anche se gli atti del giudizio di primo grado siano stati regolarmente tradotti. La relativa questione è preliminare e assorbente rispetto agli ulteriori motivi di ricorso.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 05.02.2025, aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 7, comma primo, d.l. n. 4 del 2019, per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza in assenza del requisito della stabile residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi, con riferimento al momento della domanda.
Avverso la decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo il contrasto della norma nazionale con il diritto dell’Unione europea, l’intervenuta abolizione dell’istituto e delle relative sanzioni penali, il difetto dell’elemento soggettivo e, da ultimo, l’omessa traduzione della sentenza in una lingua a lui nota. La questione decisiva si concentra su quest’ultimo profilo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto preliminare ed assorbente il motivo relativo all’omessa traduzione della sentenza impugnata nella lingua conosciuta dall’imputato. Il richiamo è alla Sez. U. del 29.05.2025, che ha dato risposta positiva al quesito se la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all’imputato che non conosca l’italiano comporti la nullità generale a regime intermedio della sentenza-documento, con rinvio al giudice del grado precedente per la traduzione stessa.
Dall’esame degli atti emerge che l’imputato ha una scarsa conoscenza della lingua italiana e che tutti gli atti del giudizio di primo grado, compresa la sentenza, erano stati tradotti in lingua a lui nota. La sentenza d’appello, invece, è stata redatta solo in lingua italiana e non ne è stata disposta la traduzione.
Ne consegue il riconoscimento della nullità generale a regime intermedio della sentenza-documento per mancata traduzione in lingua nota all’imputato. Tale esito rende superflua la disamina degli ulteriori motivi di ricorso, che restano assorbiti.
La Corte ha quindi disposto l’annullamento della sentenza-documento impugnata per omessa traduzione e il rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per la traduzione, così salvaguardando la posizione processuale dell’imputato alloglotta.
Nota della Redazione
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