Dichiarazione d’intento non trasmessa telematicamente: violazione sostanziale (Cass. civ. Sez. 5 n. 19720 del 14.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa trasmissione telematica della dichiarazione d’intento, prevista dall’art. 8, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972 e all’epoca gravante sul fornitore, integra una violazione sostanziale e non meramente formale, essendo funzionale al controllo dell’Amministrazione finanziaria sulla corretta applicazione del regime di non imponibilità IVA. Detta natura non è esclusa né dall’assenza di evasione d’imposta né dalla regolare tenuta della documentazione contabile. La disciplina sopravvenuta non ha determinato alcuna abolitio dell’illecito, sussistendo continuità strutturale tra la previsione originaria e le modifiche intervenute, con esclusione dell’applicabilità retroattiva delle norme introdotte dal d.lgs. n. 175 del 2014 e operatività, in forza del principio del favor rei, del più mite regime sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 158 del 2015.

Il Fatto

La società contribuente, poi incorporata in altra società, impugnò l’atto di contestazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva irrogato, per l’anno d’imposta 2014, la sanzione per l’omessa trasmissione telematica della dichiarazione d’intento ricevuta da un proprio fornitore, a fronte di operazioni effettuate in regime di non imponibilità IVA. La Commissione Tributaria Provinciale accolse il ricorso, qualificando la violazione come meramente formale e, pertanto, non punibile. Il giudice d’appello confermò la decisione, rilevando l’assenza di evasione d’imposta e la regolare annotazione contabile della dichiarazione. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, cui la società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso. Richiamato l’art. 1, comma 199, della l. n. 197 del 2022, la sospensione straordinaria di nove mesi dei termini di impugnazione opera in ragione della sola collocazione della scadenza naturale nel periodo protetto, traducendosi in uno slittamento fisso e automatico della scadenza finale, senza congelamento del tempo residuo. La sospensione così conformata è cumulabile con la sospensione feriale, salva la sovrapposizione dei rispettivi intervalli temporali.

Nel merito, il motivo è fondato. Secondo il costante orientamento della Corte, l’obbligo di comunicazione della dichiarazione d’intento si correla all’esigenza di consentire un efficace controllo sull’applicazione del regime di non imponibilità IVA. La sua inosservanza non integra quindi una difformità puramente esteriore, ma un inadempimento di un obbligo dichiarativo funzionale al controllo, idoneo a ostacolare l’attività di verifica dell’Amministrazione finanziaria. La Corte richiama, sul punto, le pronunce n. 25146/2025, n. 19738/2021, n. 12847/2015 e n. 22178/2013.

L’omessa comunicazione non può, pertanto, essere neutralizzata dalla sola assenza di evasione d’imposta o dalla regolare tenuta della documentazione contabile, poiché ciò che rileva è l’idoneità dell’inadempimento a interferire con il sistema dei controlli predisposto dal legislatore. Il giudice d’appello ha quindi errato nel degradare la violazione a mera irregolarità formale.

La Corte ha altresì escluso che la disciplina sopravvenuta abbia determinato un’abolitio dell’illecito: le modifiche normative hanno inciso sulla conformazione dell’obbligo e sull’assetto sanzionatorio, senza eliminarne il disvalore. Sussiste continuità strutturale tra la previsione originaria e le modifiche intervenute, con conseguente esclusione dell’applicabilità retroattiva del d.lgs. n. 175 del 2014 e operatività del più mite regime sanzionatorio introdotto dal d.lgs. n. 158 del 2015, in forza del principio del favor rei.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio, affinché il giudice di merito, esclusa la natura meramente formale della violazione, proceda a rideterminare il trattamento sanzionatorio eventualmente applicabile secondo il regime più favorevole.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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