Omessa verifica di equivalenza del CCNL dichiarato dall’aggiudicataria: il TAR dispone incombenti istruttori (TAR Puglia n. 66 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante è tenuta a verificare l’equivalenza del contratto collettivo nazionale di lavoro dichiarato in gara dall’operatore economico rispetto a quello indicato nella lex specialis, atteso che la corretta individuazione del trattamento economico e normativo dei lavoratori costituisce requisito di affidabilità dell’offerta. L’omessa o carente verifica sulla corrispondenza tra il CCNL applicato e quello richiesto impone al giudice amministrativo di disporre specifici incombenti istruttori nei confronti dell’Amministrazione, al fine di acquisire elementi documentali necessari per il decidere.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di gara, indetta dal Comune di Pulsano, per l’affidamento del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale, contestando l’ammissione dell’operatore economico risultato aggiudicatario. Tra i motivi di ricorso, la società deduceva la mancata verifica di equivalenza del CCNL dichiarato dall’aggiudicataria, rispetto al contratto collettivo indicato nella documentazione di gara quale parametro di riferimento per il trattamento dei lavoratori. Il Comune di Pulsano e la Centrale Unica di Committenza, sebbene ritualmente evocati, non si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel valutare la fondatezza delle censure dedotte, ha ritenuto necessario acquisire una documentata relazione di chiarimenti sui fatti di causa. L’istruttoria è stata disposta con particolare riguardo alla dedotta omessa verifica di equivalenza del CCNL dichiarato dall’aggiudicataria, profilo ritenuto non manifestamente infondato. L’ordinanza sottolinea come l’accertamento dell’equivalenza dei trattamenti economici e normativi costituisca adempimento doveroso in capo alla stazione appaltante, la cui omissione può inficiare la legittimità dell’aggiudicazione. Il Collegio ha pertanto ordinato al Comune di Pulsano e alla Centrale di committenza di depositare una relazione, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, fornendo chiarimenti in ordine alla suddetta verifica. La trattazione nel merito della controversia è stata conseguentemente rinviata all’udienza pubblica del 9 marzo 2026. Il provvedimento, di natura squisitamente istruttoria, non definisce il giudizio ma anticipa la rilevanza decisiva della questione sull’equivalenza del CCNL ai fini dell’accertamento della legittimità della procedura di affidamento.
Nota della Redazione
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