Il silenzio del MASE sulla VIA è illegittimo e scatta il rimborso del 50% dei diritti (TAR Puglia n. 69 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di VIA è illegittimo laddove risulti superato il termine di cui all’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, pari a complessivi centosessanta giorni dalla pubblicazione della documentazione, non potendo la mera calendarizzazione dell’attività istruttoria né i criteri legali di preferenza nell’esame delle pratiche elidere l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. L’obbligo di pronunciarsi permane anche in caso di mancata espressione o di diniego dei pareri endoprocedimentali richiesti. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento, sorge in capo all’Amministrazione l’obbligo di rimborsare al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria versati, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006, a prescindere dalla natura dolosa o colposa del ritardo.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sull’istanza di VIA presentata il 18.12.2023 per la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Ginosa. L’impianto era qualificato come opera strategica ai fini del PNRR e del PNIEC, rientrando nell’elenco di cui all’Allegato I-bis al d.lgs. n. 152/2006 e, pertanto, assoggettato alle speciali prescrizioni temporali di cui all’art. 25, comma 2-bis, del medesimo decreto. A seguito della diffida del 4.7.2024 e della nota ministeriale del 30.7.2024 che escludeva l’adozione del decreto di VIA per difficoltà organizzative, la società agiva avverso il silenzio e per il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondata l’azione avverso il silenzio, rilevando come l’obbligo del MASE di provvedere con atto espresso trovi fondamento sia nella disciplina generale di cui all’art. 2, legge n. 241/1990, sia nelle speciali disposizioni del d.lgs. n. 152/2006. In particolare, per i progetti PNRR-PNIEC, l’art. 25, comma 2-bis fissa termini perentori per la conclusione del procedimento, con la conseguenza che la loro scadenza rende manifestamente illegittima l’inerzia serbata dall’Amministrazione.
La Commissione non può sottrarsi all’obbligo di predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione o comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione. Qualora, invece, a non esprimersi siano le autorità chiamate a rendere i pareri endoprocedimentali, l’obbligo di provvedere resta comunque fermo in capo al Ministero. Il Collegio ha precisato che la mancata espressione di tali pareri ovvero l’eventuale dissenso non elidono l’obbligo di pronuncia espressa, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento favorevole alla realizzazione degli impianti da fonti energetiche rinnovabili.
Né possono giustificare l’inerzia le allegate difficoltà organizzative o l’adozione di criteri di priorità nell’esame delle pratiche, in quanto le modalità di trattazione delle istanze non determinano il venir meno dei termini procedimentali normativamente previsti, pena una sostanziale interpretatio abrogans delle relative disposizioni.
Con riferimento alla domanda di rimborso, la Corte ha riconosciuto il diritto della società alla restituzione del 50% dei diritti di istruttoria versati, ex art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006. Si è precisato che la norma opera per il solo fatto del superamento dei termini, senza necessità di accertare la natura dolosa o colposa del ritardo. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere entro il termine di giorni 180 e condannato l’Amministrazione al pagamento della somma di € 25.911,605.
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Nota della Redazione
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