Cabine elettriche e divieto di servitù coattiva nelle case e pertinenze (Cons. Stato n. 9122 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 121 del r.d. n. 1775/1933 è tuttora in vigore: non è compreso tra gli articoli espressamente abrogati dall’art. 58 del d.P.R. n. 327/2001 e non integra una disposizione “riguardante l’espropriazione”, con la conseguenza che le norme abrogative non possono essere interpretate estensivamente. L’esenzione dalla servitù di elettrodotto contenuta nell’inciso “Da tale servitù sono esenti le case” si riferisce all’intera fattispecie del primo comma e non alla sola facoltà di cui alla lettera b), poiché la locuzione richiama la servitù nel suo complesso. Il concetto di “case” ricomprende le pertinenze dell’abitazione direttamente e immediatamente contigue, comprese le cantine poste al seminterrato, anche se catastalmente classificate come cabina elettrica e rese accessibili solo dall’esterno. Il divieto di imporre la servitù all’interno della proprietà privata opera anche quando la costituzione avvenga mediante il meccanismo dell’art. 42-bis, comma 6, d.P.R. n. 327/2001.

Il Fatto

La società appellante gestisce una cabina elettrica secondaria collocata in un locale del piano seminterrato di un fabbricato a destinazione abitativa. Il locale deriva dal distacco di una porzione di cantina concessa in locazione alle proprietarie con contratto del 1993, poi scaduto. Le proprietarie hanno agito in sede civile e il Tribunale ha convalidato lo sfratto per finita locazione, ordinando il rilascio.

La società ha quindi chiesto e ottenuto dal Comune la delega all’esercizio dei poteri ablativi ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 e ha adottato il decreto di acquisizione sanante della servitù. Le proprietarie hanno impugnato gli atti prodromici e, con motivi aggiunti, il decreto. Il TAR Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e accolto i motivi aggiunti. La società ha appellato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta due questioni: la vigenza dell’art. 121 r.d. n. 1775/1933 e l’ambito oggettivo dell’esenzione. Sulla prima, rileva che l’art. 58 d.P.R. n. 327/2001 elenca nominativamente gli articoli abrogati e richiama genericamente le “altre norme riguardanti l’espropriazione”. L’art. 121 non vi rientra e non integra una disposizione ablatoria: è quindi lex specialis vigente, come già affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 757 del 2015.

Sulla seconda, la società sosteneva che l’inciso di esenzione riguardasse la sola lettera b). La tesi è respinta su base testuale e sistematica: le lettere a) e b) descrivono le facoltà, mentre l’inciso ne perimetra l’esenzione richiamando “tale servitù” e non “tale facoltà”.

Quanto al concetto di “case”, il Collegio aderisce all’orientamento di Cass. civ., Sez. III, n. 20985 del 2012, che esclude la costituzione di servitù di elettrodotto gravante sui locali interni alle proprietà private. La casa comprende tutte le parti dell’abitazione principale e le pertinenze contigue: il divieto esteso a cortili, giardini e aie conferma la volontà di esentare ogni unità pertinenziale.

Irrilevante è la classificazione catastale come cabina elettrica: il locale resta all’interno della proprietà, interferente con l’abitazione e a questa pertinenziale. Il TAR aveva ravvisato nella vicenda un esproprio larvato, per la perdita di ogni facoltà dominicale sul vano. La conferma di una sola delle autonome ragioni di annullamento basta a sostenere la decisione. L’appello è infondato e respinto, con compensazione delle spese per la parziale novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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