La responsabilità dell’ufficiale giudiziario e il foro competente (Cass. civ. Sez. 3 n. 5006 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza territoriale, l’art. 20 cod. proc. civ. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte provengano, ivi comprese quelle di origine extracontrattuale. Ne consegue che la domanda risarcitoria per l’illecito civile può essere proposta sia dinanzi al giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione (forum commissi delicti), sia dinanzi a quello del luogo in cui la stessa deve essere adempiuta (forum destinatae solutionis). In tale prospettiva, la responsabilità dell’ufficiale giudiziario ex art. 60 cod. proc. civ., sia che venga qualificata come responsabilità aquiliana, sia che venga ricondotta a una obbligazione ex lege, non incide sull’individuazione del criterio di collegamento territoriale, che rimane quello generale delle obbligazioni.
Il Fatto
Il ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Macerata l’ufficiale giudiziario e il Ministero della Giustizia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per il mancato espletamento delle formalità di notificazione di un atto di sequestro presso terzi e di un pignoramento immobiliare. L’attore lamentava la perdita di chance di recuperare un credito professionale e le spese sostenute per gli atti promossi presso il Tribunale di Rieti. Il giudice adito declinava la competenza in favore del Giudice di pace di Rieti, sul rilievo del forum commissi delicti. Il Tribunale di Ancona, pronunciando sull’appello, confermava la declinatoria, sebbene con motivazione diversa, qualificando la responsabilità dell’ufficiale giudiziario come da inadempimento di un mandato ex lege e applicando i criteri del forum contractus e del forum destinatae solutionis.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel confermare la competenza del Giudice di pace di Rieti, compie una duplice premessa. Da un lato, dichiara ammissibile il regolamento necessario di competenza, precisando che la sentenza del tribunale che decide in sede di appello unicamente sulla competenza del giudice di pace è impugnabile esclusivamente con tale mezzo. Dall’altro, ribadisce il principio per cui l’art. 20 cod. proc. civ. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte provengano.
Il Collegio ritiene che, qualunque sia la natura della responsabilità ex art. 60 cod. proc. civ., l’applicazione dell’art. 20 cod. proc. civ. conduca alla conferma della competenza. Adottando la prospettiva della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., il giudice competente può individuarsi in base al criterio del forum destinatae solutionis, applicabile al debito di valore che origina dal fatto illecito, salvo che il danno sia stato convenzionalmente determinato in una somma di denaro liquida. In tal caso, l’obbligazione va adempiuta al domicilio del debitore al tempo della scadenza, ai sensi dell’art. 1182, quarto comma, cod. civ., che coincide con la residenza dell’ufficiale giudiziario.
Parimenti, anche in applicazione del criterio del forum commissi delicti, la competenza risulta confermata. L’obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui si verifica il fatto produttivo di danno, nozione che comprende sia il comportamento illecito sia l’evento dannoso. Nel caso di specie, l’evento dannoso è individuato nella infruttuosità della procedura espropriativa da radicarsi presso il Tribunale di Rieti, dovendosi quindi radicare ivi il giudizio volto al ristoro delle conseguenze pregiudizievoli.
Da ultimo, la Corte osserva che la medesima conclusione si impone anche ove si acceda alla tesi della responsabilità di natura contrattuale, poiché Rieti è pur sempre il luogo in cui doveva essere eseguita la prestazione cui era tenuto l’ufficiale giudiziario. Il ricorso è, pertanto, rigettato, con conferma della competenza del giudice di pace reatino.
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Nota della Redazione
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