Rinnovazione dibattimentale e motivazione rafforzata nella riforma della sentenza assolutoria (Cass. pen. Sez. II n. 32131 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riforma la sentenza assolutoria di primo grado è tenuto alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa decisiva soltanto quando la statuizione di condanna si fondi su una diversa valutazione della stessa prova, sotto il profilo della attendibilità o del contenuto, rispetto a quella compiuta dal primo giudice; l’obbligo non sussiste quando la condanna si basi sul medesimo materiale probatorio e la prova dichiarativa sia rimasta inalterata nella sua dimensione dimostrativa. Il travisamento della prova consiste in un errore percettivo, e non valutativo, configurabile quando si introduce nella motivazione un’informazione rilevante inesistente nel processo, o si omette la valutazione di una prova decisiva; la difformità cade sul significante e non sul significato. In caso di ribaltamento della pronuncia assolutoria, la motivazione rafforzata impone al giudice di appello di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della prima sentenza, evidenziandone carenze e aporie.
Il Fatto
La Corte di appello aveva riformato la pronuncia assolutoria del Tribunale, dichiarando la ricorrente responsabile del reato di truffa aggravata e condannandola alla pena di mesi sei di reclusione, condizionalmente sospesa con il beneficio della non menzione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, con provvisionale. La vicenda riguardava un contratto preliminare di vendita di un immobile: secondo l’accusa, l’imputata aveva attestato la risalenza dell’edificazione ad epoca anteriore al primo settembre 1967, in modo non veritiero.
Avverso la sentenza di secondo grado la difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la violazione degli artt. 597 e 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione dell’istruttoria; la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova; e l’assenza di motivazione rafforzata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando manifestamente infondati tutti i motivi. Quanto ai primi due, il collegio ha richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 27620 del 2016 e il comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017: l’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva sorge solo se la condanna si fonda su una diversa valutazione della stessa prova rispetto al primo grado. Nella specie, la riforma non si è basata su un diverso apprezzamento di fonti dichiarative: la testimonianza di un teste non risulta neppure assunta in primo grado e non è menzionata nella pronuncia impugnata; il contributo della persona offesa non è stato diversamente valutato, avendo il Tribunale fondato l’assoluzione sulla sola prova documentale.
Il terzo motivo, relativo al travisamento della prova, è stato respinto richiamando la nozione di errore percettivo elaborata dalla giurisprudenza (Sez. II n. 27929 del 2019; Sez. VI n. 5146 del 2014; Sez. II n. 47035 del 2013; Sez. Un. n. 18620 del 2017). La Corte ha rilevato che il collegio di merito non ha esteso indebitamente l’oggetto del contratto, ma ha sviluppato una diversa argomentazione: la consulenza tecnica disposta nel giudizio civile aveva accertato che il bene comprendeva parti realizzate dall’imputata, senza titolo, negli anni 2012 e 2013, e non sanabili.
Infine, il quarto motivo è stato respinto sul piano della motivazione rafforzata, richiamando Sez. Un. n. 14426 del 2019 e Sez. Un. n. 33748 del 2005. La Corte territoriale ha confutato in modo specifico la pronuncia assolutoria, evidenziando che le risultanze documentali privilegiate dal Tribunale escludevano in radice il difetto di dolo e che l’attestazione contrattuale doveva ritenersi inveritiera, essendo l’imputata consapevole della realizzazione dei manufatti non assentiti. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 597 c.p.p. – Cognizione del giudice di appello
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale