Regressione tariffaria sanitaria e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania n. 2676 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla regressione tariffaria unica, che le aziende sanitarie locali pongono a carico delle strutture private accreditate, hanno contenuto meramente patrimoniale e attengono al rapporto interno tra amministrazione e soggetto accreditato. Esse non coinvolgono l’esercizio di un potere autoritativo o discrezionale di programmazione sanitaria e non rientrano, pertanto, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La contestazione del quantum della regressione, delle modalità e dei tempi della sua applicazione, integra una pretesa di credito devoluta alla cognizione del giudice ordinario, restando irrilevante che l’atto sia stato adottato all’esito di un procedimento amministrativo.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione di prestazioni di radiologia diagnostica ha impugnato la nota con cui l’azienda sanitaria locale ha chiuso il procedimento di recupero della regressione tariffaria unica riferita all’anno 2014, insieme agli atti di avvio e alle deliberazioni concernenti la definizione della medesima regressione per gli anni dal 2013 al 2016.
La ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione della pretesa creditoria, la lesione del legittimo affidamento per la distanza temporale della richiesta rispetto all’esercizio finanziario di riferimento e il difetto di istruttoria, per non aver l’azienda tenuto conto della rideterminazione della capacità operativa massima operata in esecuzione di una precedente sentenza del medesimo Tribunale. L’azienda si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso e il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, in conformità a un proprio precedente della stessa Sezione e ai più recenti arresti delle Sezioni Unite della Cassazione, alle cui decisioni ha rinviato integralmente ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm..
Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione della regressione tariffaria come meccanismo cui le strutture accreditate sono sottoposte su base convenzionale. Poiché non risultano impugnati gli atti di programmazione regionale che definiscono i tetti di spesa, gli atti aziendali relativi alla regressione sono strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui l’azienda si ritiene titolare. La contestazione rientra dunque nella cognizione del giudice ordinario.
Il Collegio richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 32259 e n. 32265 del 2023, secondo cui esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie connotate da un contenuto meramente patrimoniale, attinenti al rapporto interno tra amministrazione concedente e concessionario del servizio, schematizzabili nel binomio obbligo-pretesa, senza che assuma rilievo un potere d’intervento riservato alla pubblica amministrazione per la tutela di interessi generali.
In materia di regressione tariffaria, la controversia concerne soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del soggetto accreditato, senza coinvolgere una verifica dell’azione autoritativa. L’azienda sanitaria è priva di potere discrezionale quando il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento, e il pagamento delle prestazioni rese dai privati accreditati avviene nell’ambito di appositi accordi contrattuali.
Non rileva che siano state impugnate le deliberazioni sulla definizione della regressione, perché le censure non riguardano la determinazione del tetto di spesa, la possibilità di rettificare la capacità operativa massima né la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali. Esse attengono alle modalità, ai tempi e al quantum della regressione. Né rileva che gli atti siano stati adottati all’esito di un procedimento, poiché la forma dell’azione amministrativa non incide sulla consistenza di diritto soggettivo delle posizioni azionate. Il Tribunale ha fatto salvi gli effetti della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. e ha compensato integralmente le spese.
Nota della Redazione
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