Ruolo aggiunto e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 366 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse quando il comportamento della parte, valutato alla stregua di argomenti di prova, dimostri l’assenza di un’utilità concreta e attuale alla decisione di merito. Ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. e dell’art. 116, secondo comma, c.p.c., l’inerzia processuale, la mancata comparizione alle udienze e il difetto di domanda risarcitoria concorrono a fondare la pronuncia in rito. L’istituto del ruolo aggiunto, finalizzato allo smaltimento delle cause risalenti, postula la leale collaborazione delle parti nella verifica della persistenza dell’interesse, secondo l’art. 2 c.p.a. e il principio di ragionevole durata del processo.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino cinese, ha impugnato il decreto con cui il Questore ha revocato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, già rilasciato nel 2017 e valido fino al 23 gennaio 2020. L’istanza di rinnovo era stata presentata nel dicembre 2019; l’amministrazione ha rilevato che lo straniero non si era presentato al fotosegnalamento ed era divenuto irreperibile, desumendone l’implicita rinuncia alla richiesta.

Il provvedimento è stato notificato nel gennaio 2021 presso la Polizia di Frontiera di Malpensa, all’atto del rientro dello straniero, che è stato respinto verso il Paese di origine. Il ricorrente ha dedotto il prolungato soggiorno in Cina per la pandemia da Covid 19 e la mancata osservanza dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza collegiale del maggio 2021.

La Motivazione della Corte

La causa è stata iscritta nel ruolo aggiunto, con finalità esplorative, per verificare la persistenza dell’interesse alla decisione. Il Tribunale sottolinea che tale strumento rappresenta l’unico mezzo disponibile per lo smaltimento dell’arretrato e richiede la fattiva collaborazione del Foro, in ossequio al principio di leale collaborazione sancito dall’art. 2 c.p.a..

Secondo il Collegio, sarebbe stato onere della parte rappresentare le ragioni oggettive idonee a rendere comprensibile un’utilità attuale e concreta, non puramente astratta o ipotetica, a ottenere una pronuncia di merito favorevole.

Nel caso concreto, il Tribunale desume inequivoci indizi della sopravvenuta carenza d’interesse: l’assenza di atti processuali successivi alla fase cautelare; la mancata comparizione alle due udienze pubbliche, nonostante la rituale notifica; la natura degli atti impugnati, destinati a dispiegare effetti temporanei o a essere superati dalle successive vicende amministrative; il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza di rigetto; l’assenza di domanda risarcitoria o di espressa riserva di proporla.

Richiamati gli artt. 116, secondo comma, c.p.c., 64, comma 4, c.p.a. e 84, comma 4, c.p.a., in base ai quali il giudice può desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse, il ricorso è dichiarato improcedibile. Le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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