Opere dopo vincolo in fascia di rispetto stradale non condonabili (TAR Sicilia n. 1967 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio delle opere ricadenti in fascia di rispetto stradale, la sanatoria è ammessa solo per i manufatti realizzati prima dell’imposizione del vincolo. Le opere posteriori sono insanabili ai sensi dell’art. 33 della legge n. 47/1985, richiamato dall’art. 32, terzo comma. Il DM 1° aprile 1968 n. 1404 continua ad applicarsi fino alla delimitazione dei centri abitati e alla classificazione delle strade previste dal Codice della Strada, ai sensi dell’art. 234, comma 5, cod. strada. L’art. 23 della L.R. Sicilia n. 37/1985 va interpretato in senso costituzionalmente orientato, non potendo derogare alla competenza statale esclusiva in materia di sanatoria.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un terreno con soprastante fabbricato in due unità site nel Comune di Adrano, presentava nel 2021 istanza di regolarizzazione edilizia ai sensi dell’art. 40 della legge n. 47/1985. Il Comune, istruita la pratica, richiedeva il nulla-osta all’ANAS, competente per il vincolo stradale, data la vicinanza della struttura alla SS 284.

Dopo un primo diniego, la ricorrente demoliva il blocco crollato e chiedeva la rettifica della domanda limitatamente al blocco residuo. L’ANAS, con provvedimento del 9.10.2024, confermava il diniego rilevando una distanza di 20,08 metri dal piede della scarpata, inferiore ai 30 metri prescritti per le strade di categoria C. La ricorrente impugnava l’atto e l’art. 4, secondo comma, del DM 1404/1968, deducendo quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il primo motivo sull’asserita formazione del silenzio-assenso orizzontale. La legge n. 47/1985 reca disciplina speciale e sostitutiva rispetto all’art. 17-bis della legge n. 241/1990. L’art. 33 qualifica espressamente il mancato rilascio del parere nel termine di centottanta giorni come silenzio-rifiuto impugnabile, con conservazione del potere dell’Amministrazione.

Infondato è anche il secondo motivo. L’art. 4, secondo comma, del DM 1404/1968 non introduce un criterio di misurazione diverso, ma si limita ad aumentare la distanza minima della larghezza di scarpate, fossi o fasce di espropriazione, da misurare sempre dal ciglio. La norma regolamentare rispetta così la delega dell’art. 19 della legge n. 765/1967. Nel caso concreto, la distanza di 33,50 metri dal ciglio risulta insufficiente rispetto alla fascia di rispetto di circa 40 metri.

Quanto alla deroga invocata, il Collegio chiarisce che il punto 4.3 della circolare richiamata riguarda fattispecie riconducibili all’art. 32, lett. c), della legge n. 47/1985, che ammette la sanatoria solo per le opere anteriori al vincolo. Essendo il manufatto ultimato nel 1982, dopo l’imposizione del vincolo discendente dalla legge n. 765/1967, opera l’art. 33 e l’opera è insanabile.

Respinto è pure il terzo motivo. L’art. 234, comma 5, cod. strada condiziona l’applicazione degli artt. 16 e 18 alla delimitazione dei centri abitati e alla classificazione delle strade. Fino a tali adempimenti restano vigenti le previgenti disposizioni, tra cui il DM 1404/1968, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. II, n. 3900 del 2020. La ricorrente non ha provato l’avvenuta classificazione, e la tesi della categoria F è generica.

Infine, sull’art. 23 della L.R. n. 37/1985, il Collegio ritiene che l’interpretazione invocata si ponga in contrasto con la competenza statale esclusiva, emergendo dalla Corte costituzionale n. 252/2022 che le previsioni sui fenomeni condonabili sono norme di grande riforma economico-sociale. La norma regionale va quindi letta conformemente all’art. 32 della legge n. 47/1985, ammettendo la sanatoria solo per le opere anteriori al vincolo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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