Onere istruttorio del Comune e demolizione di immobile risalente (TAR Sicilia n. 79 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile realizzato sine titulo presuppone un’istruttoria completa sull’epoca di edificazione, tanto più quando l’opera risalga a periodo anteriore all’entrata in vigore della disciplina del titolo edilizio. Il Comune non può limitarsi a rilevare l’assenza del titolo, ma deve chiarire, con motivazione adeguata, le ragioni per cui il manufatto non possa essere ricondotto a un’epoca in cui il titolo non era richiesto. La qualificazione di un’opera accessoria come rudere anziché come muro di contenimento incide sull’individuazione del bene accatastato e sull’onere probatorio gravante sull’Amministrazione. Il deficit istruttorio e motivazionale determina l’illegittimità del provvedimento, con salvezza del potere di nuova adozione. Il sopralluogo effettuato alla presenza del solo controinteressato integra una lesione delle garanzie partecipative quando sussistano circostanze che avrebbero richiesto un accertamento congiunto.
Il Fatto
Il Comune ha ingiunto ai promissari venditori e al promissario acquirente, immesso nel possesso, la demolizione di un fabbricato con area pertinenziale, indicato come manufatto “A”, realizzato senza titolo edilizio. All’esito di un sopralluogo gli agenti della Polizia Municipale hanno rilevato la presenza del fabbricato e di un’opera indicata come “B”, descritta come rudere quasi interrato, dotato di due muri in materiale misto.
La parte ricorrente ha sostenuto, con corredo fotografico, che l’immobile risalga a epoca anteriore al 1967 e che nella planimetria catastale del 1953 esso risulti graffato alla particella di riferimento. Il Comune, dopo il contraddittorio procedimentale, ha ritenuto insufficiente la relazione tecnica di parte e ha confermato la demolizione. Il controinteressato, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla relazione di servizio della Polizia Municipale, che ha escluso la possibilità di collocare con certezza l’edificazione entro il 1967, limitandosi a ricondurla a un arco temporale compreso tra il 1953 e il 1983. Tale perplessità, secondo il Tribunale, già evidenzia l’insufficienza dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione.
Il punto centrale riguarda la qualificazione dell’opera “B”. Le fotografie depositate in giudizio mostrano che ciò che il Comune ha considerato un rudere presenta le caratteristiche di un muro di contenimento, verosimilmente una fossa biologica a servizio del fabbricato “A”. Ne deriva che il bene raffigurato nella mappa catastale del 1953 è la costruzione oggetto del giudizio, non il muro anzidetto.
Il Tribunale rileva che nell’ordine di demolizione non è affatto esplicitato perché l’opera “B” debba essere considerata un rudere e non un muro di contenimento, con la conseguenza che l’accatastamento del 1953 riferisce all’immobile “A” e non all’opera accessoria. Le tecniche costruttive dell’edificio, tipiche degli anni Cinquanta, confermano la necessità di un approfondimento.
Quanto alle garanzie procedimentali, il Collegio afferma che sussistevano circostanze particolari che avrebbero giustificato un sopralluogo congiunto con i ricorrenti, per realizzare una dialettica utile a meglio accertare le caratteristiche del caso concreto. Il sopralluogo svoltosi alla sola presenza del controinteressato non ha consentito tale confronto.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salvezza della facoltà per l’Amministrazione di provvedere nuovamente in conformità alle statuizioni della decisione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.