Compatibilità paesaggistica: aumento di volume esclude la sanatoria in zona vincolata (TAR Sicilia n. 75 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico preesistente alla costruzione, l’abuso edilizio è sanabile ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 solo se non ha determinato aumento di superficie utile o di volume. Il diniego di compatibilità paesaggistica e la conseguente rimessione in pristino trovano fondamento nella norma espressa che impedisce la sanatoria dell’incremento volumetrico, indipendentemente dalla previsione di pianificazione. La natura pertinenziale o precaria delle opere non esime dall’obbligo di previa autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che la sanzione demolitoria resta doverosa.
Il Fatto
Il ricorrente presenta nel 2007 al Comune un progetto di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di un fabbricato agricolo, con costruzione di locali di servizio, diretto alla regolarizzazione di lavori eseguiti senza titolo. La pratica è interessata da vicende di smarrimento del fascicolo e da plurime richieste di integrazione documentale. Nel 2018 il ricorrente inoltra istanza alla Soprintendenza per il nulla osta paesaggistico. L’Amministrazione chiede un attestato comunale sulla conformità urbanistica e sull’assenza di incrementi di superficie o volume.
Con provvedimento dell’11.03.2021 la Soprintendenza esprime parere contrario alla compatibilità paesaggistica e ordina la rimessione in pristino dei luoghi entro novanta giorni, segnalando l’illecito all’autorità giudiziaria. Il ricorrente impugna l’atto davanti al TAR, deducendo difetto di istruttoria, violazione dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, travisamento dei fatti ed eccesso di potere, nella parte in cui l’ordine demolitorio colpisce anche il manufatto residenziale ricostruito fedelmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le censure e ricostruisce la vicenda sulla base della relazione comunale del 30.06.2021. Il diniego della Soprintendenza muove dalla collocazione dell’abuso entro i 150 metri da un torrente, area tutelata ai sensi dell’art. 142 d.lgs. n. 42/2004. Dal combinato disposto con l’art. 167, comma 4, l’abuso è verificabile e sanabile solo se non ha prodotto aumento di superficie e volume.
Il Tribunale ritiene non condivisibile la censura sull’asserito carattere relativo del vincolo derivante dal Piano Paesaggistico, richiamato ma non prodotto in atti. Il punto decisivo è altro: l’incremento di superficie e volume non è assentibile sotto il profilo paesaggistico in presenza di una norma espressa e di un vincolo preesistente alla costruzione da sanare.
L’aumento di superficie riguarda le pertinenze, ossia il locale deposito non annesso al residenziale e la legnaia, per complessivi mq. 23.18. Non giova al ricorrente la dedotta natura pertinenziale: richiamando TAR Catania n. 2429 del 2023, il Collegio afferma che le opere in zona vincolata, anche se precarie o pertinenziali e quindi assentibili con SCIA, si considerano eseguite in difformità e la demolizione resta doverosa senza previa autorizzazione paesaggistica, dovendo comunque passare per la valutazione degli organi competenti (Cons. Stato n. 8785 del 2022; Cons. Stato n. 4665 del 2023).
Quanto al manufatto residenziale, la relazione comunale attesta coincidenza di superficie e riduzione di volume rispetto al fabbricato preesistente. Lo stesso provvedimento impugnato riconosce che l’opera è stata realizzata nel rispetto della sagoma e delle dimensioni originarie. Una diminuzione di cubatura non avrebbe potuto impedire di esprimere il giudizio di compatibilità paesaggistica, invece omesso. Il ricorso è quindi accolto limitatamente alle superfici residenziali.
La domanda risarcitoria è rigettata: il danno non è conseguenza automatica del ritardo, ma va provato nell’an e nel quantum ex art. 2697 c.c., evenienza incerta a fronte del ritardo nella sanatoria di un abuso (Cons. Stato n. 7621 del 2024). Le spese sono compensate per l’accoglimento parziale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.