Giubileo e delocalizzazione dei posteggi: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 15824 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso i provvedimenti di delocalizzazione delle postazioni di commercio su area pubblica adottati per l’emergenza giubilare va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando i loro effetti sono esauriti con la conclusione dell’evento. La domanda di accertamento dell’illegittimità degli atti, proposta ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è ammissibile sulla base della sola dichiarazione di interesse della parte, ma nel merito va respinta. L’ordinanza commissariale che dispone la delocalizzazione rientra tra gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo, ai sensi dell’art. 1, commi 421 e 425, legge n. 234/2021, e opera legittimamente in deroga alle garanzie partecipative per ragioni di urgenza. La disparità di trattamento rispetto alla categoria degli “urtisti” non sussiste, trattandosi di categoria storica a disciplina specifica.

Il Fatto

I ricorrenti sono titolari di piccole aziende di commercio su area pubblica, con posteggi a rotazione assegnati nella rotazione “bibite e sorbetti” istituita dal Comune di Roma. In vista del Giubileo, il Prefetto di Roma ha chiesto di spostare le postazioni ubicate nel quadrante limitrofo all’area vaticana per esigenze di sicurezza e ordine pubblico.

Il Commissario Straordinario di Governo ha adottato l’ordinanza n. 55/2024, che ha disposto la delocalizzazione urgente in deroga all’art. 7, comma 1, legge n. 241/1990. Il Municipio Roma I e il Dipartimento competente hanno dato esecuzione con le determinazioni impugnate, seguite dalle successive determinazioni del maggio 2025 a conclusione del procedimento di ricollocazione. Respinta la cautelare e confermata la decisione in appello, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti avverso gli atti definitivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che i provvedimenti hanno cessato di produrre effetti il 6 gennaio 2026, giorno conclusivo dell’evento giubilare, con conseguente improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Le censure vanno comunque scrutinate ai fini dell’accertamento dell’illegittimità ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm., essendo sufficiente la dichiarazione di interesse risarcitorio, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8 del 2022.

Nel merito, il TAR ritiene che l’ordinanza commissariale sia coerente con l’art. 1, comma 421, legge n. 234/2021: nel concetto di interventi funzionali alle celebrazioni rientra anche la delocalizzazione delle postazioni site nell’area del Vaticano, dove era ragionevole attendersi la maggiore affluenza di pellegrini. Le ragioni di urgenza risultano adeguatamente motivate e suffragate dal richiamo alla giurisprudenza amministrativa sullo stato di emergenza e sulla straordinarietà dell’evento.

Non convince la tesi secondo cui la misura avrebbe dovuto concentrarsi sulle sole giornate di maggiore afflusso: essa mirerebbe a un’indebita sostituzione nelle valutazioni discrezionali e si scontrerebbe con la fitta calendarizzazione degli eventi e con il rischio di depotenziare l’efficacia della misura ove applicata “a intermittenza”. Quanto alle garanzie partecipative, le ragioni di urgenza hanno giustificato l’immediata delocalizzazione, mentre l’interlocuzione successiva si è svolta attraverso una Conferenza di servizi che ha esaminato le proposte alternative, ritenute non accoglibili per preminenti ragioni di sicurezza urbana e decoro.

Quanto alle postazioni di Via di Porta Angelica, la scelta trova giustificazione nelle valutazioni della Prefettura circa l’ostacolo all’accesso dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. I posteggi assegnati risultano collocati in zona sufficientemente prossima a quella di provenienza, frutto di un bilanciamento ragionevole tra aspettative degli operatori e interessi pubblici di sicurezza stradale e decoro. Infine, non sussiste la disparità di trattamento rispetto agli “urtisti”, categoria storica soggetta a disciplina specifica, non comparabile con la posizione degli altri operatori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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