Onere di prova dell’autenticazione e responsabilità per operazioni non autorizzate (ABF Collegio di Napoli n. 2207 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di pagamento non autorizzate, l’intermediario che non assolva all’onere probatorio sull’autenticazione, previsto dagli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 11 del 2010, è tenuto alla restituzione dell’importo addebitato. La prova della corretta autenticazione costituisce un prius logico rispetto alla valutazione di eventuale colpa grave del cliente: la mancanza anche parziale di quella prova è risolutiva e dirimente. Ne consegue che il ricorso del cliente va accolto integralmente, senza che assuma rilievo la condotta dallo stesso tenuta nel prestare i dati.

Il Fatto

Il ricorrente, socio unico e amministratore di una società a responsabilità limitata semplificata, riferisce che sul proprio conto è stato eseguito un bonifico di € 8.320,00 in favore di un terzo, mediante dispositivo a lui non riconducibile. Narra di essere stato contattato da un’utenza che si presentava come assistenza clienti dell’intermediario e di avere a quella comunicato i dati della carta di credito, negando però di avere mai condiviso le credenziali del conto corrente.

L’intermediario si oppone, sostenendo che il cliente avrebbe trasmesso a terzi il codice OTP, ricevuto tramite autenticazione multi-fattore, e invoca la responsabilità esclusiva del correntista per la custodia delle credenziali. Il ricorrente replica di non avere mai condiviso password e di avere subito il raggiro, con il codice OTP carpito mediante artifizio; invoca la responsabilità contrattuale dell’istituto per la mancata adozione di strumenti di sicurezza adeguati.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la vicenda come un caso di phishing telefonico: il ricorrente avrebbe interloquito con un sedicente operatore e riferito un codice OTP, pervenuto dallo stesso canale di messaggistica dal quale riceveva ordinariamente le comunicazioni dell’intermediario per l’autorizzazione delle operazioni. La circostanza del raggiro avrebbe indotto in errore il cliente, che, resosi conto della frode, ha chiesto di disconoscere l’operazione.

Il punto decisivo è di natura probatoria. Il convenuto, osserva il Collegio, non fornisce prova della corretta autenticazione delle operazioni contestate. Proprio su tale profilo, secondo il consolidato orientamento dei Collegi richiamato nella decisione, l’onere grava sull’intermediario ai sensi degli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 11 del 2010.

Da qui la regola applicata: la prova di autenticazione rappresenta un prius logico rispetto alla prova della colpa grave dell’utente. La mancanza, anche parziale, della prova di autenticazione è risolutiva e dirimente, così che la questione della diligenza del cliente resta assorbita. Il Collegio richiama sul punto Collegio di Roma, decisioni n. 2019 del 2023 e n. 10277 del 2024, Collegio di Palermo, decisione n. 4130 del 2025 e Collegio di Napoli, decisione n. 4329 del 2025.

Il Collegio rileva inoltre che la documentazione prodotta dalle parti è scarna e che non è allegata la denuncia che il ricorrente dichiara di avere sporto alle autorità. Tali profili non mutano però l’esito, perché la carenza probatoria sull’autenticazione è di per sé sufficiente.

Il ricorso è dunque accolto integralmente: il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla restituzione di € 8.320,00. L’intermediario è inoltre tenuto a corrispondere alla Banca d’Italia € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente € 20,00 a rimborso del versamento effettuato per la presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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