Prescrizione decennale dei buoni fruttiferi postali dalla data di scadenza del titolo (ABF Collegio di Napoli n. 2205 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Alle serie dei buoni fruttiferi postali già emesse alla data di entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente, si applica l’art. 8, comma 2, del medesimo decreto, che fissa la prescrizione decennale, per capitale e interessi, decorrente dalla data di scadenza del titolo. La regola vale anche per i buoni emessi prima del 2000 e non consente l’applicazione del previgente termine quinquennale congiuntamente alla disciplina del dies a quo dettata dall’art. 176 d.P.R. n. 156/1973, perché una simile combinazione costituirebbe un’ibridazione non consentita. La mancata disponibilità materiale dei titoli, per cause di fatto o soggettive, non integra l’impedimento rilevante ai sensi dell’art. 2935 c.c. e non sospende il decorso del termine.
Il Fatto
La ricorrente ha rinvenuto due buoni fruttiferi postali, del valore nominale di Lire 1.000 cadauno, emessi in proprio favore il 19/05/1954, dopo il decesso della madre avvenuto circa due anni prima della presentazione del ricorso. Insoddisfatta dell’esito del reclamo, ha chiesto all’Arbitro la condanna dell’intermediario al rimborso dei titoli, maggiorati degli interessi fino all’effettiva liquidazione.
L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis e ratione materiae e, nel merito, l’intervenuta prescrizione. Ha precisato che i buoni appartengono alla serie ordinaria “I”, di durata trentennale, e che il primo reclamo è stato effettuato solo il 18/11/2024. Ha inoltre riconosciuto, come atto di mera liberalità, un rimborso di € 3,60, ritenendo però non opportuno istruire una pratica per l’esiguità dell’importo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge entrambe le eccezioni preliminari. Sull’incompetenza temporale richiama il Collegio di Coordinamento ABF n. 4656/2022: la competenza dipende dalla circostanza che la controversia riguardi la fase di formazione del consenso oppure i momenti esecutivi del rapporto. Nel secondo caso rileva la data della contestazione. Poiché la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti, e la prescrizione è vicenda successiva ed inerente allo svolgimento del rapporto, la competenza sussiste anche per contratti sottoscritti prima del 01/01/2009. Il criterio è esteso in via analogica alle nuove disposizioni applicabili ai ricorsi dal 01/10/2022, con richiamo al Collegio ABF Napoli n. 5667/2023.
Quanto all’incompetenza per materia, il Collegio richiama ancora la decisione n. 4656/2022: la non cedibilità e la non negoziabilità dei buoni postali sul mercato monetario, ai sensi dell’art. 1, comma 1 ter, T.U.F., impediscono di qualificarli come strumenti finanziari. L’eccezione è quindi respinta.
Nel merito il ricorso non è accolto. Dai titoli risulta indicata la data di emissione, i rendimenti “fino al compimento del 30° anno” e i termini di prescrizione; in mancanza di indicazione della serie, questa si desume dalla data di emissione. La serie “I” aveva durata massima trentennale. L’art. 8 del D.M. 19/12/2000 ha esteso a dieci anni il termine quinquennale, e l’art. 10 del medesimo decreto lo ha reso applicabile anche alle serie già emesse, per le quali non si fossero compiuti i termini previgenti.
Sul dies a quo il Collegio richiama il Collegio di Coordinamento ABF n. 6196/2024, che a sua volta cita l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23006 del 28/07/2023: per i buoni emessi prima del D.M. 19/12/2000 l’art. 8 si applica sia per la durata sia per la decorrenza dalla scadenza del titolo. Applicare insieme il termine quinquennale e la disciplina dell’art. 176 d.P.R. n. 156/1973 costituirebbe un’ibridazione non consentita dall’ordinamento. La previsione negoziale non può prevalere su quella legale, per l’art. 2936 c.c.
I buoni, sottoscritti il 19/05/1954, hanno cessato di essere fruttiferi il 19/05/1984, con termine utile scaduto il 19/05/1989; anche applicando il termine decennale derivante dall’equiparazione ai Titoli di Stato di cui all’art. 3, comma 4, lett. c), D.M. 05/12/2003, la prescrizione sarebbe maturata il 19/05/1994. Il ritrovamento tardivo non rileva: secondo il Collegio ABF Roma n. 24521/2019 e n. 10926/2018, ai fini dell’art. 2935 c.c. contano solo le cause impeditive di natura giuridica, non quelle fattuali o soggettive. La prima richiesta documentata è il reclamo del 18/11/2024. L’eccezione di prescrizione è quindi corretta e il ricorso non è accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2935 c.c. – Decorrenza della prescrizione
- Art. 2936 c.c. – Inderogabilità delle norme sulla prescrizione
- Art. 1 TUF – Definizioni