Falsa dichiarazione del titolo di studio e danno erariale da retribuzioni indebite (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 27 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che ottiene il conferimento di incarichi di insegnamento mediante false dichiarazioni sul possesso del prescritto titolo di studio pone in essere una condotta connotata da dolo, idonea a integrare la responsabilità amministrativa per danno erariale. Il rapporto sinallagmatico tra prestazione specializzata e retribuzione è affetto da invalidità, poiché la prestazione resa in assenza del titolo abilitante è priva di utilità per l’interesse pubblico. Le retribuzioni percepite costituiscono indebita percezione di somme erogate senza giusta causa corrispettiva. Non trova applicazione l’art. 2126 c.c., operando l’illiceità dell’oggetto e della causa ex art. 1343 c.c., e la tutela dell’art. 36 Cost. presuppone un rapporto instaurato legittimamente. Il danno è quantificato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale una docente, insegnante di sostegno per la scuola primaria presso un istituto comprensivo, chiedendone la condanna al pagamento di euro 35.945,39 in favore del Ministero dell’istruzione e del merito, oltre rivalutazione e interessi. La docente aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto dichiarando il possesso di un diploma magistrale mai conseguito, producendo documentazione falsificata.
I controlli dell’amministrazione scolastica accertavano che la copia del diploma presentata non corrispondeva ad alcun numero di registro e recava il rilascio da parte di un liceo scientifico, istituto che non avrebbe potuto rilasciare un diploma magistrale. La condotta era già stata accertata in sede penale con decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 483 cod. pen., divenuto esecutivo, e in sede disciplinare con sanzione di licenziamento senza preavviso. La convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma in via preliminare la sussistenza del rapporto di servizio, nonostante l’assenza del titolo di studio: la posizione della docente è assimilabile a quella del funzionario di fatto, che svolge funzioni in presenza di un atto invalido, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile. Richiama sul punto Cass. SS.UU., ord. n. 4512 del 2022 e Cons. Stato, Sez. II, n. 4634 del 2021, oltre alla giurisprudenza contabile secondo cui rilevano gli atti compiuti e la posizione rivestita.
Nel merito, la Corte ricostruisce i titoli abilitanti all’insegnamento nella scuola primaria e il sistema delle graduatorie provinciali per le supplenze. La docente aveva falsamente attestato il possesso del titolo richiesto dall’O.M. n. 60/2020 per l’inserimento in prima fascia, producendo un diploma artefatto anche in occasione della precedente supplenza. Il Collegio ritiene che l’invalidità del rapporto sinallagmatico derivi dalla mancanza della professionalità richiesta.
Le retribuzioni percepite sono quindi giuridicamente prive di giusta causa, a nulla rilevando i risultati eventualmente ottenuti. La Corte esclude l’applicazione dell’art. 2126 c.c., operando l’illiceità dell’oggetto e della causa ex art. 1343 c.c. in un settore di fondamentale rilevanza sociale, richiamando Corte cost. n. 296/1990 e Sez. App. II n. 430/2010: la tutela dell’art. 36 Cost. presuppone un rapporto lecitamente instaurato.
Quanto alla quantificazione, il Collegio condivide il criterio del lordo delle ritenute fiscali, in linea con Sezioni Riunite n. 24/2020, e ritiene corrette anche le ritenute previdenziali, che non si risolvono in un vantaggio per l’Erario. Accoglie dunque la domanda e condanna la convenuta al pagamento di euro 35.945,39, oltre rivalutazione e interessi legali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1343 c.c. – Causa illecita
- Art. 2126 c.c. – Prestazione di fatto con violazione di legge
- Art. 483 c.p. – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico