Prescrizione dell’azione di ottemperanza e interruzione per riconoscimento del debito (C.G.A.R.S. n. 308 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il termine decennale previsto dall’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. ha natura di prescrizione e non di decadenza, sicché è soggetto a interruzione ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., che può essere determinata anche da un atto stragiudiziale volto a conseguire quanto spetta in base al giudicato. Il pagamento della sola sorte capitale non integra riconoscimento del debito per gli accessori — rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio — ove manchi una indicazione di parzialità, di acconto o di salvo conguaglio. Tale principio vale anche per la pubblica amministrazione: il riconoscimento deve essere sorretto da apposita deliberazione o da chiara volontà in tal senso.
Il Fatto
Gli appellanti avevano agito in ottemperanza davanti al TAR per conseguire l’integrale esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice civile di condanna di un Comune al risarcimento del danno per illegittima occupazione e irreversibile trasformazione di un fondo, oltre indennità di occupazione. Deducevano di aver ricevuto una somma parziale e di essere ancora creditori di un residuo, che quantificavano in interessi, rivalutazione, spese di primo e secondo grado e spese successive.
Il TAR ha respinto il ricorso, ravvisando la prescrizione dell’azione, e ha condannato i ricorrenti alle spese. Gli appellanti hanno impugnato entrambi i capi, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 114 cod. proc. amm. e dell’art. 2944 cod. civ. e lamentando l’inutile condanna alle spese. Il Comune si è costituito in resistenza.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. muove dall’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., che fissa in dieci anni, dal passaggio in giudicato della sentenza, il termine per l’azione di ottemperanza. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 20 del 2024, ricorda che la prescrizione concerne la proponibilità dell’azione esecutiva e non il rilievo del tempo sulle posizioni accertate nel giudicato, e che il termine è interrompibile anche con atto stragiudiziale volto a ottenere quanto dovuto.
La premessa degli appellanti è dunque corretta: ci si trova dinanzi a una prescrizione, soggetta a interruzione. La conclusione, però, non regge. Il Collegio applica il principio dell’Adunanza plenaria n. 13 del 2004, secondo cui il pagamento della sorte capitale produce solo l’effetto estintivo del debito e non vale come riconoscimento del debito degli accessori, salvo che il debitore indichi, sia pure senza formule sacramentali, che il pagamento è parziale, in acconto o salvo conguaglio.
Il principio non conosce deroga quando debitrice è una pubblica amministrazione: qui il riconoscimento richiede una apposita deliberazione o una chiara volontà in tal senso. Nel caso concreto la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio e il successivo mandato di pagamento non contengono alcuna dicitura di parzialità; anzi, la causale del mandato recita “liquidazione definitiva pagamento”. Manca quindi l’interruzione invocata.
Ne segue l’infondatezza della tesi sulle diffide e messe in mora notificate nel 2019 e nel 2023, intervenute a prescrizione già maturata. Quanto a una ulteriore e precedente diffida del 2011, versata solo in appello, il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità ex art. 104, comma 2, cod. proc. amm., non ricorrendo alcuna delle due ipotesi che consentono la produzione di nuovi documenti, e richiama Cons. Stato, V, n. 1318 del 2026. L’atto non è nemmeno indispensabile, poiché nel processo amministrativo il thema decidendum dell’appello resta circoscritto dalle censure di primo grado. Il secondo motivo, sulle spese, cade con il primo. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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