Cessioni intracomunitarie: l’onere probatorio del trasporto resta a carico del cedente (Cass. civ. Sez. 5 n. 11495 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle cessioni intracomunitarie, l’onere di provare l’esistenza dei presupposti per l’applicazione della non imponibilità IVA, di cui all’art. 41, comma 1, lett. a), d.l. n. 331/1993, grava sul cedente che invochi la deroga al normale regime impositivo. Tale onere non può ritenersi assolto dalla mera produzione di dichiarazioni dei cessionari prive di riferimenti certi con le fatture emesse. La valutazione circa l’idoneità probatoria dei documenti offerti, anche in assenza del documento di trasporto, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, come tale, insindacabile in sede di legittimità se sostenuto da una motivazione non apparente.

Il Fatto

La società contribuente, esercente il commercio all’ingrosso di abbigliamento, impugnava un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione l’IVA relativa all’anno 2012, per alcune operazioni intracomunitarie. L’Ufficio contestava la mancata esibizione di idonea documentazione atta a comprovare l’effettivo trasporto della merce fuori dal territorio dello Stato.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Lazio, confermando la decisione, osservava che la società non aveva fornito, neppure in giudizio, la prova dell’effettiva uscita della merce, mancando attestazioni di avvenuta consegna all’estero. In particolare, con riferimento alle cessioni “franco fabbrica”, la CTR sottolineava che il cedente non aveva esibito il documento di trasporto né qualsivoglia altra “idonea” documentazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, esamina in primo luogo il motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente, ex artt. 36 e 62 d.lgs. n. 546/1992 e art. 132 cod. proc. civ.. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la Corte rammenta che l’anomalia motivazionale deducibile in sede di legittimità si configura solo nelle ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa. Nella specie, la sentenza impugnata esprime, seppur concisamente, le ragioni del decidere, ritenendo la documentazione prodotta non riconducibile ai paradigmi invalidanti.

Quanto al merito, la Corte afferma che la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, prevista dall’art. 138 della Direttiva 2006/112/CE, postula la prova che il bene abbia fisicamente lasciato il territorio dello Stato membro di partenza. Su tale presupposto, l’onere probatorio grava sul contribuente, secondo il principio generale per cui chi invoca una deroga deve dimostrare i relativi presupposti. La Corte richiama la giurisprudenza unionale (CGUE, causa C-108/17, Enteco Baltic) e di legittimità (Cass. n. 8477 del 2024) per cui il documento di trasporto può essere surrogato da altri documenti, purché compilati con tutti gli elementi necessari, ivi compresa la data di consegna.

Nella fattispecie, la CTR ha accertato che le dichiarazioni dei cessionari, allegate alle fatture, non contenevano elementi di certezza idonei a dimostrare l’effettiva fuoriuscita della merce. Tale valutazione, espressamente qualificata come accertamento in fatto, è insindacabile in sede di legittimità . La società , pertanto, non ha assolto all’onere probatorio richiesto, non essendo sufficiente invocare l’assenza di contestazioni (di frode) o la presenza di elementi di segno contrario per superare il difetto di prova.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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