Ricorso per cassazione inammissibile senza riproduzione dei documenti (Cass. civ. Sez. 3 n. 21774 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado quando la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, richiamandoli nella parte argomentativa dei motivi e illustrando le ragioni per cui il loro contenuto giustifichi le deduzioni. Qualora la parte abbia puntualmente allegato nell’atto di appello il fatto rappresentato dal documento, la mancata comunicazione dello stesso da parte della controparte in secondo grado non preclude al giudice di ritenere provato il fatto nei termini allegati. Il principio di autosufficienza impone al ricorrente per cassazione, che deduca l’omesso esame di documenti acquisiti in primo grado, di indicarne specificamente la produzione processuale e di trascriverne o riassumerne il contenuto rilevante, evidenziandone la decisività rispetto alle rationes decidendi della pronuncia impugnata. La mancata riproduzione del contenuto essenziale dei documenti e la mancata illustrazione della loro decisività rendono inammissibile il ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente aveva notificato al Comune un’ingiunzione fiscale per la riscossione del corrispettivo della fornitura idrica ai fontanini pubblici per gli anni 2004-2007. Il Comune aveva opposto l’ingiunzione deducendone la nullità della notificazione, la mancanza di potere del concessionario di emetterla e l’insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.
Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, ma la Corte d’Appello, in riforma, aveva annullato l’ingiunzione ritenendo non raggiunta la prova del credito. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 347, terzo comma, cod. proc. civ., assumendo che nel giudizio di appello non sarebbe stato acquisito il fascicolo d’ufficio di primo grado, al quale era allegato il proprio fascicolo di parte contenente la documentazione probatoria. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare tale documentazione, rilevante per la definizione del giudizio, ritirata alla udienza di precisazione delle conclusioni a causa della pandemia e non più ridepositata.
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio per cui il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti in primo grado quando la parte ne faccia specifica istanza, richiamandoli negli scritti difensivi e illustrando le ragioni per cui il loro contenuto giustifichi le deduzioni. Ha inoltre ricordato che, in presenza di una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento e in mancanza di comunicazione dello stesso da parte della contropre, è quest’ultima a subire le conseguenze del comportamento processuale, potendo il giudice ritenere provato il fatto nei termini allegati, come affermato dalle Sezioni Unite n. 4835 del 2023.
Tuttavia, la Corte ha evidenziato che il principio di autosufficienza impone al ricorrente di indicare tutti gli elementi necessari a consentire al giudice di legittimità la completa cognizione della controversia senza accedere ad atti esterni al ricorso. La ricorrente, deducendo l’omesso esame di documenti di primo grado, avrebbe dovuto non solo indicarne la produzione processuale, ma anche trascriverne o riassumerne il contenuto rilevante e illustrarne la decisività rispetto alle ragioni della decisione impugnata.
Nel caso di specie, la società si è limitata a richiamare le delibere del Commissario Straordinario e la convenzione del 1963, senza riportarne il contenuto essenziale né chiarire in quale misura tali atti avrebbero comprovato l’esistenza del credito e i criteri di determinazione dei corrispettivi. La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del motivo e del ricorso, condannando la ricorrente anche al pagamento della somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ricorrendone i presupposti.
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Nota della Redazione
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