Onere della prova sulla data dell’abuso e diniego di condono edilizio (C.G.A.R.S. n. 318 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell’abuso grava sul privato che presenta l’istanza di sanatoria, in applicazione del principio di vicinanza della prova. Le mere allegazioni documentali prodotte a corredo dell’istanza, quali la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e le fotografie, non trasferiscono l’onere della prova contraria in capo all’amministrazione. L’obbligo di motivazione del diniego di condono è rispettato quando l’atto esterni il percorso logico-giuridico seguito, consentendo al destinatario di comprenderne le ragioni e di accedere alla tutela giurisdizionale, non richiedendo i provvedimenti in materia edilizia una motivazione specifica oltre l’indicazione dell’abusività e del contrasto con la normativa. Il diniego può essere fondato sul richiamo alle rilevazioni aerofotogrammetriche attestanti l’inesistenza del fabbricato alla data limite.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, il provvedimento con cui il Comune aveva respinto l’istanza di sanatoria relativa all’ampliamento abusivo di un immobile adibito ad attività commerciale, presentata ai sensi del d.-l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, e rinnovata anche ai sensi dell’art. 20 della l.r. Sicilia n. 4/2003. Il diniego si fondava sull’assenza del manufatto nelle riprese aeree del 25 agosto 2003, da cui si desumeva l’ultimazione successiva al termine del 31 marzo 2003, e sull’inapplicabilità della normativa regionale.
Il TAR respingeva il ricorso e compensava le spese. La società proponeva appello, deducendo l’erroneità della sentenza quanto alla sufficienza della motivazione del diniego, alla valenza probatoria della documentazione prodotta e all’applicabilità dell’art. 20 della legge regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi gli ordini di censura. Quanto alla motivazione, il diniego non si limita a richiamare le deduzioni endoprocedimentali, ma esplicita l’insufficienza delle stesse sulla scorta dell’inesistenza del fabbricato nelle riprese aeree, elemento oggettivo comprovante la realizzazione postuma rispetto al termine di ammissibilità. La motivazione, sintetica ma chiara, soddisfa la concezione sostanziale e funzionale dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della l. 241/1990, in conformità ai principi degli artt. 24 e 113 della Costituzione.
Sul piano probatorio, la Corte ribadisce che l’onere di dimostrare la data di realizzazione dell’abuso incombe sul privato, unico soggetto in grado di fornire elementi idonei a radicare la ragionevole certezza dell’epoca di edificazione. Il criterio della vicinanza della prova ammette un temperamento improntato a ragionevolezza quando il privato alleghi elementi rilevanti e l’amministrazione non li abbia debitamente analizzati, consentendo il ricorso alla prova per presunzioni. Nella specie, tuttavia, il Comune ha opposto sin dall’avvio del procedimento l’inesistenza del fabbricato nelle riprese aeree, e la società non ha assolto l’onere su di essa gravante.
La dichiarazione sostitutiva e le fotografie allegate all’istanza non valgono a trasferire l’onere della prova contraria in capo all’amministrazione, come affermato da un orientamento consolidato. Neppure la fattura relativa ai lavori di riattamento assume valenza dirimente, stante lo iato temporale tra la sua emissione e il termine di riferimento e la mancanza di riscontro documentale della parziale demolizione e della temporanea inutilizzabilità conseguenti all’evento sismico. Il diniego ben può essere motivato con il richiamo alle rilevazioni aerofotogrammetriche.
Quanto all’art. 20 della l.r. 4/2003, la Corte conferma che l’intervento non rientra nella fattispecie generale, superando la superficie utile realizzata di quattro volte il parametro dei 50 mq fissato per le terrazze, né nella previsione del comma 7, mancando il nulla osta del Genio civile per l’edificio soggetto a vincolo sismico. Le ulteriori questioni sollevate divengono recessive. L’appello è respinto, con condanna della società alle spese.
Nota della Redazione
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