Inoppugnabile l’inquadramento: la Consulta non riapre il rapporto esaurito (TAR Calabria n. 1738 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso con cui il pubblico dipendente, senza impugnare nei termini l’atto di inquadramento, domandi l’accertamento del diritto a una diversa decorrenza giuridica della qualifica. L’atto di inquadramento è espressione di un potere autoritativo e si consolida con lo spirare dei termini di decadenza dell’azione di annullamento. Il sopravvenire di una pronuncia di illegittimità costituzionale non incide sui provvedimenti divenuti inoppugnabili, né riapre il rapporto esaurito: la sentenza della Corte costituzionale opera nel giudizio a quo e nei giudizi ancora pendenti sulla medesima questione. Il dipendente che assuma di essere stato sopravanzato in anzianità deve impugnare tempestivamente le nomine dei vincitori, denunciando il contrasto delle norme applicate con i parametri costituzionali.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, ha conseguito la qualifica di Vice Sovrintendente per merito straordinario con decorrenza dal 28 aprile 2008. Ha chiesto al giudice amministrativo l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di adeguare la decorrenza giuridica della promozione a quella più favorevole riconosciuta a chi ha ottenuto la stessa qualifica all’esito delle selezioni o dei concorsi successivi ai fatti, individuata nel 1° gennaio 2002 in forza dell’art. 24-quater del d.P.R. n. 335/1982.
Ha invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020, che ha dichiarato illegittimo l’art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335/1982 nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica del promosso per merito straordinario. Ha domandato altresì la ricostruzione della carriera e il risarcimento dei danni da ritardato avanzamento. Il Ministero dell’Interno ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per elusione dei termini decadenziali e, nel merito, l’infondatezza per difetto di retroattività della pronuncia rispetto a un rapporto esaurito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha sollevato ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. la possibile ragione di inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto di inquadramento e ha ritenuto fondata l’eccezione della difesa erariale.
La giurisprudenza consolidata — richiamata Cons. St., sez. II, n. 7038 del 2019 e Cons. St., sez. V, n. 4177 del 2017 — considera inammissibili i ricorsi dei pubblici dipendenti diretti all’accertamento del diritto a un determinato inquadramento, perché la pretesa afferisce a una posizione di interesse legittimo e va fatta valere mediante tempestiva impugnazione. Gli atti di inquadramento esprimono un potere autoritativo con cui l’amministrazione definisce la posizione del dipendente e si consolidano con lo spirare dei termini di decadenza (Cons. St., sez. III, n. 3912 del 2015; Cons. St., sez. II, n. 855 del 2025).
Divenuto inoppugnabile il provvedimento, i suoi effetti, compreso quello sulla decorrenza della qualifica, non sono toccati dal sopravvenire della dichiarazione di incostituzionalità. La sentenza n. 224 del 2020 non si applica retroattivamente al di fuori del giudizio a quo e dei giudizi pendenti sulla stessa questione, come chiarito dal parere Cons. St., sez. I, n. 1984 del 2021 e ribadito da Cons. St., sez. II, n. 8815 del 2023 proprio in un giudizio di retrodatazione promosso da un appartenente alla Polizia di Stato.
Nel caso concreto il ricorrente non ha contestato l’atto di inquadramento, limitandosi a un’azione di mero accertamento a distanza di anni dall’acquisizione della qualifica. Non ha nemmeno impugnato le nomine dei vincitori dei concorsi interni del 20° e 21° corso, che per effetto della retrodatazione lo avevano sopravanzato: la mancata impugnazione ha determinato il definitivo consolidamento delle rispettive posizioni, cristallizzando l’anzianità nella qualifica (Cons. St., sez. II, n. 855 del 2025; TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, n. 1 del 2024). Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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