Onere della prova sull’epoca di realizzazione del manufatto abusivo (TAR Calabria n. 124 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abuso edilizio, l’onere di provare che il manufatto è stato realizzato anteriormente all’introduzione dell’obbligo di titolo abilitativo — cioè prima dell’art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha novellato l’art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 — grava sul proprietario o sul responsabile dell’abuso, in applicazione del principio di vicinanza della prova. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorio rese ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 non costituiscono prova, neppure presuntiva, dell’epoca di realizzazione, se non suffragate da riscontri obiettivi. La perizia tecnica di parte è un semplice allegato difensivo, privo di autonoma efficacia probatoria e valutabile come indizio. L’ordinanza di demolizione, in quanto misura sanzionatoria vincolata, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, e la sua eventuale omissione non ne determina l’annullamento ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
Il Fatto
Il Comune di Torre di Ruggiero, con ordinanza di demolizione n. 48/2023, ha ingiunto la demolizione di due manufatti: un ricovero per animali a struttura mista e un annesso pollaio. Il provvedimento si fonda sulla constatazione che le opere sono soggette a titolo abilitativo e che presso l’ufficio comunale non risultano licenze, concessioni o permessi di costruire.
I proprietari hanno impugnato l’ordinanza con un unico motivo, articolato in due censure: l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di istruttoria, sostenendo che i manufatti sarebbero stati realizzati prima del 1967. Il Comune si è costituito eccependo che l’onere della prova del carattere risalente delle opere grava sul privato. L’istanza cautelare è stata respinta; in appello il Consiglio di Stato ha sollecitato la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambe le censure. Sulla prima, relativa all’omessa comunicazione di avvio, richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’ordinanza di demolizione è una misura sanzionatoria a natura vincolata, ancorata a presupposti determinati, da adottare senza indugio e senza necessità di particolari ragioni di interesse pubblico. La carenza procedimentale non conduce per ciò solo all’annullamento, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
Sulla seconda censura, il Collegio ricostruisce il riparto dell’onere probatorio. Poiché l’obbligo di licenza edilizia è stato introdotto dall’art. 10 della legge n. 765/1967, spetta al proprietario dimostrare che l’opera è anteriore a tale soglia. La regola deriva dall’applicazione del principio di vicinanza della prova: solo il privato dispone degli atti e dei documenti idonei a radicare la certezza sull’epoca di realizzazione, mentre l’amministrazione non può accertare materialmente la situazione sull’intero territorio. La Corte richiama Cons. Stato sez. II n. 858 del 26.01.2024 e Cons. Stato sez. VI n. 5547 del 24.06.2024.
Quanto agli elementi offerti, le tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorio non assolvono l’onere: esse provano solo la provenienza e la data della dichiarazione, non la veridicità intrinseca del suo contenuto. Servono riscontri obiettivi, come mappe catastali o aerofotogrammetrie, che nel caso di specie mancano. La perizia tecnica di parte è qualificata come semplice allegato difensivo, priva di autonoma efficacia probatoria: essa stessa ammette di non poter collocare con precisione l’epoca di realizzazione.
Infine, la presenza del manto in eternit è priva di valore probatorio: è lo stesso ricorrente a riconoscere che tale materiale era in uso anche dopo il 1967, essendo stato vietato solo nel 1992. Nessuno degli elementi, né singolarmente né in valutazione complessiva, prova la tesi del carattere risalente delle opere. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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