Onere probatorio delle esclusioni di garanzia nella polizza RC del proprietario dell’animale (Arbitro Assicurativo n. 702 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’assicurazione contro i danni che copre la responsabilità civile del proprietario dell’animale, l’assicurato deve provare il fatto costitutivo della pretesa, cioè che l’evento rientra tra i rischi inclusi. L’assicuratore che nega l’indennizzo invocando una clausola di esclusione deve invece provare i fatti che la rendono operativa, perché si tratta di fatti impeditivi della pretesa. La comunicazione con cui la compagnia autorizzi la riparazione del bene danneggiato, senza riserve sulla copertura, non è di per sé riconoscimento del diritto all’indennizzo, ma concorre a confermare che essa conosceva le circostanze del sinistro. La generica indicazione, nella denuncia, di trovarsi ospite in casa di parenti non dimostra la detenzione del bene danneggiato e non integra l’esclusione.
Il Fatto
La ricorrente era ospite presso la casa di parenti quando il cane di sua proprietà ha danneggiato una porta dell’abitazione. Il sinistro, avvenuto il 4 gennaio 2025, è stato denunciato il giorno successivo all’impresa con cui la ricorrente aveva stipulato una polizza contro i danni comprensiva della responsabilità civile verso terzi per i pregiudizi causati dall’animale di compagnia.
Con comunicazione del 20 gennaio 2026 l’impresa ha autorizzato la riparazione del danno. Con successiva comunicazione del 26 gennaio 2026 ha poi negato il rimborso invocando l’art. 18.2.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, che esclude i danni alle cose di cui l’assicurato o i familiari conviventi abbiano la consegna, la custodia o la detenzione. La ricorrente ha chiesto la riapertura del sinistro e il rimborso delle spese; l’impresa ha replicato che la comunicazione aveva natura meramente tecnico-operativa e che ogni liquidazione restava subordinata alla verifica della copertura.
La motivazione del Collegio
Il Collegio qualifica anzitutto la domanda nel suo senso sostanziale come accertamento del diritto all’indennizzo, oltre la richiesta formale di riapertura del sinistro. È pacifico tra le parti che il cane della ricorrente abbia danneggiato una porta di proprietà di terzi, ossia dei parenti ospitanti.
Il punto decisivo è la distribuzione dell’onere della prova nel contratto di assicurazione. L’art. 17 delle CGA copre la responsabilità civile del proprietario dell’animale per i danni causati anche alle cose di terzi: la ricorrente ha quindi dimostrato il rischio incluso. L’impresa ha opposto l’esclusione dell’art. 18.2.2 delle CGA, che opera come eccezione fondata su una clausola impeditiva della pretesa indennitaria.
Il Collegio aderisce all’orientamento della Cassazione richiamato nella decisione: mentre l’assicurato deve provare che l’evento rientra tra i rischi inclusi, l’assicuratore deve provare che rientra tra i rischi non compresi, perché tale circostanza è fatto costitutivo dell’eccezione di non indennizzabilità. Nel caso concreto l’impresa non ha fornito questa prova. La denuncia del 5 gennaio 2025 si limita a segnalare il danno mentre la ricorrente era ospite per le vacanze in casa di parenti, senza indicare il titolo giuridico della permanenza nell’immobile. Da quella dichiarazione non si desume né la detenzione dell’immobile né l’assenza dei proprietari.
La versione dei fatti è del tutto compatibile con una ospitalità temporanea prestata per cortesia e tolleranza in presenza dei legittimi proprietari. L’impresa, del resto, non ha chiesto chiarimenti sul punto in fase di valutazione del sinistro. Assume rilievo anche la condotta successiva: con la comunicazione del 20 gennaio 2026 l’area liquidazione ha autorizzato la riparazione senza contestare il danno e senza sollevare dubbi sull’operatività della polizza, chiedendo solo di conservare traccia delle spese per le verifiche successive.
Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento dell’operatività della copertura e del diritto della ricorrente all’indennizzo secondo le condizioni di polizza. Il Collegio dispone inoltre il pagamento, da parte dell’impresa, di euro 200,00 a favore di IVASS quale contributo alle spese della procedura e di euro 20,00 alla ricorrente a rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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