Onere probatorio dell’esenzione IMU per l’abitazione principale e decadenza dell’accertamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 8244 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, grava sull’amministrazione finanziaria l’onere di provare il presupposto dell’imposta, costituito dal possesso di un immobile, mentre il contribuente che invoca l’esenzione per abitazione principale deve dimostrare che l’immobile sia adibito a dimora abituale e residenza anagrafica. La relativa locazione, se registrata e quindi nota all’ente impositore, non richiede un obbligo dichiarativo; di conseguenza, il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento decorre dal momento in cui il versamento doveva essere effettuato, a prescindere dalla comunicazione di tale variazione. Inoltre, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, il ricorso incidentale in cassazione si propone esclusivamente con il deposito dell’atto contenente il controricorso, non essendo più necessaria la sua notifica.
Il Fatto
Il Comune di Ferrara impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna che, accogliendo l’appello della contribuente, aveva annullato gli avvisi di accertamento IMU per le annualità 2013 e 2014. Il giudice d’appello aveva ritenuto che l’amministrazione non avesse dimostrato che l’immobile della contribuente, locato, non fosse più adibito ad abitazione principale, e che l’obbligo dichiarativo della locazione fosse assolto con la registrazione del contratto. La contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, lamentando l’omessa pronuncia sulla domanda di annullamento ex legge n. 197/2022 e sulla eccezione di decadenza dal potere di accertamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato prioritariamente il terzo motivo del ricorso principale, relativo alla violazione dell’art. 2697 cod. civ., ritenendolo fondato. Ha ribadito il principio, acquisito al diritto vivente, secondo cui la dimostrazione dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria grava sull’amministrazione, mentre il diritto a fruire di esclusioni o esenzioni va provato dal contribuente. Tale distribuzione dell’onere probatorio si basa sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, come chiarito da una consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata nel provvedimento.
Con specifico riferimento all’IMU, la Corte ha precisato che, mentre l’ufficio deve provare il possesso dell’immobile, spetta al contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’esenzione ex art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011. Dopo la sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale, per abitazione principale si intende “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. La contribuente era quindi gravata dall’onere di provare la sussistenza di entrambi i requisiti, non potendosi addossare all’amministrazione la prova di una diversa dimora.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica, affermando che, dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, il controricorso e il ricorso incidentale vanno esclusivamente depositati telematicamente, non più notificati, essendo venuta meno la ragion d’essere di tale formalità. Nel merito, ha ritenuto infondata la domanda di annullamento ex legge n. 197/2022 per l’idoneità della documentazione prodotta, ma ha accolto l’eccezione di decadenza dal potere di accertamento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito.
Nota della Redazione
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