La moratoria Pinto non impedisce la definizione del giudizio dopo l’integrale pagamento (TAR Campania n. 5499 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione legale dei giudizi di ottemperanza introdotta dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, come novellato dall’art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, ha natura moratoria e non pregiudiziale: inibisce la sola tutela coattiva dei crediti liquidati ex lege Pinto e presuppone la persistenza di un credito non soddisfatto. L’integrale pagamento del titolo fa venir meno la qualità di creditore e, con essa, la causa della sospensione, che cessa anticipatamente perché il pagamento realizza il risultato cui la moratoria è preordinata. Il giudizio di ottemperanza può pertanto essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., restando autonoma la regolazione delle spese. La definizione non contrasta con la ratio della norma, non comporta attività esecutiva e risponde ai principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale.

Il Fatto

I ricorrenti, procuratori antistatari, agivano per l’ottemperanza del decreto della Corte di Appello di Napoli del 2.9.2021, che aveva liquidato l’equo indennizzo ex legge n. 89/2001, limitatamente al pagamento dei compensi professionali loro dovuti. Con ordinanza n. 3171 del 16 aprile 2025 la Sezione, rilevata la qualità dei ricorrenti di creditori di somme liquidate ex lege Pinto anche quali distrattari delle spese, disponeva la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, sino alla scadenza del biennio, con riserva dei profili in rito, nel merito e sulle spese.

Con istanza depositata il 10.6.2026 i ricorrenti davano atto dell’intervenuta esecuzione della pronuncia ottemperanda e dell’integrale pagamento del titolo, insistendo per il pagamento delle spese del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio chiarisce la natura della sospensione introdotta dall’art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024: si tratta di una sospensione legale di natura lato sensu moratoria, non per pregiudizialità. Essa inibisce temporaneamente la sola tutela coattiva dei crediti liquidati ex lege Pinto, per consentire all’amministrazione di provvedere ai pagamenti in via amministrativa e in modo programmato.

Da questa qualificazione discende il presupposto applicativo della norma: la qualità di creditore, ossia la persistenza di un credito non ancora soddisfatto. L’integrale pagamento del titolo fa venir meno tale qualità e, con essa, la causa della sospensione, che deve ritenersi cessata anticipatamente, perché il pagamento realizza proprio il risultato cui la moratoria era preordinata.

La definizione del giudizio non contrasta con la ratio della norma e non comporta alcuna attività esecutiva: si limita a prendere atto dell’adempimento e a regolare le spese del giudizio di ottemperanza, che trovano titolo autonomo negli artt. 26 c.p.a. e 91 e ss. c.p.c. Diversamente opinando, un giudizio ormai privo di materia del contendere resterebbe pendente fino allo scadere del termine di sospensione al solo fine di statuire sulle spese, in contrasto con i principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale (artt. 111 Cost. e 2, comma 2, c.p.a.).

L’istanza del 10 giugno 2026 va pertanto qualificata come istanza di prosecuzione ai sensi dell’art. 80, comma 1, cod. proc. amm. L’integrale soddisfazione del credito realizza in toto la pretesa fatta valere con il ricorso per ottemperanza, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. — richiamato il precedente Cons. Stato, sez. V, n. 2991 del 2021 — essendo venuto meno l’interesse alla decisione sul merito per effetto del pagamento sopravvenuto nel corso del giudizio.

La cessazione della materia del contendere non preclude la pronuncia sulle spese, regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale: l’amministrazione ha pagato soltanto in corso di causa e ha così dato causa al giudizio, poiché il suo inadempimento anteriore alla proposizione del ricorso ne costituisce la ragione stessa. Il Collegio la condanna pertanto al pagamento delle spese, liquidate in € 600,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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