Onere del privato sulla risalenza dell’opera e tutela del vincolo paesaggistico (Cons. Stato n. 8759 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, l’onere di provare che l’opera ubicata su area esterna al centro abitato esista da epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 765/1967 grava sul privato e deve fondarsi su documentazione certa e univoca. L’atto di donazione che attesti la risalenza dei manufatti non è idoneo, di per sé, a escludere il potere di accertamento dell’amministrazione comunale. La perizia asseverata di parte può sollecitare una verifica procedimentale, ma non costituisce prova che prevalga sugli accertamenti dei pubblici ufficiali e sulla cartografia ufficiale. Il pregiudizio ipotetico derivante dalla demolizione di un manufatto in aderenza ad altri attiene alla fase esecutiva e non inficia la legittimità del provvedimento.

Il Fatto

Gli appellanti, proprietari di un terreno su cui insistono una serie di fabbricati, hanno impugnato la sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune. I manufatti erano pervenuti agli attuali proprietari con atto di donazione del 2014, nel quale si specificava che le opere erano in parte realizzate prima del 1967 e in parte coperte da concessione edilizia in sanatoria.

Poiché la contestazione investiva anche l’esistenza di un vincolo paesaggistico, essendo le opere collocate entro la fascia di 150 metri dal fiume, gli appellanti avevano depositato una perizia tecnica asseverata per dimostrare il rispetto della distanza minima. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto dell’appello. In corso di giudizio gli appellanti hanno presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria, deducendo la parziale improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità parziale del primo motivo, nella parte in cui si assume l’impossibilità di ordinare la demolizione dei manufatti facilmente amovibili e non soggetti a permesso di costruire. L’eccezione è accolta, poiché nel ricorso di primo grado manca qualsiasi riferimento a tale circostanza: la censura introduce un argomento nuovo in appello.

Nel merito, la Corte ribadisce che non è stata fornita alcuna prova della realizzazione dei manufatti in data anteriore al 1 settembre 1967. La sola compatibilità per tecnologia costruttiva non è sufficiente. All’atto di donazione del 2014, che attesterebbe la risalenza delle opere, si contrappone il riscontro dei tecnici comunali sulla cartografia ufficiale, che ha rilevato all’epoca la presenza dei soli manufatti non contestati.

Il Collegio precisa che l’atto notarile non è idoneo, di per sé, a far venire meno il potere di accertamento dell’amministrazione. L’onere probatorio sulla risalenza dell’opera grava infatti sul privato, secondo il principio già affermato in primo grado. Quanto all’ipotetico collasso delle parti legittime derivante dalla demolizione di un manufatto posto in aderenza ad altri, si tratta di questione da affrontare in fase esecutiva, che non incide sulla legittimità del provvedimento.

Sul secondo motivo, relativo alla distanza dal fiume, la Corte esclude che la perizia asseverata di parte possa contrastare l’accertamento svolto dai pubblici ufficiali e dalla cartografia ufficiale. Un simile atto può essere utile in fase procedimentale per indurre l’amministrazione a ulteriori verifiche, ma non costituisce prova che di per sé prevalga sugli accertamenti compiuti dall’ente.

L’appello è pertanto respinto, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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