Divieto detenzione armi e prescrizione reato autonomia giudizio affidabilità (TAR Calabria n. 1190 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di affidabilità richiesto dal T.U.L.P.S. per la detenzione delle armi è autonomo e distinto rispetto all’accertamento della responsabilità penale. Esso si fonda su un giudizio prognostico di funzione precauzionale, non repressiva, e può prescindere dagli esiti del procedimento penale. L’estinzione del reato per prescrizione non equivale a una sentenza assolutoria con formula piena e lascia impregiudicato l’accertamento dei fatti. L’Amministrazione può quindi valorizzare in chiave oggettiva la condotta pregressa e la gravità dei reati contestati. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica di irrazionalità, travisamento o arbitrarietà della valutazione discrezionale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto alla Prefettura la revoca in autotutela del decreto con cui gli era stata vietata la detenzione di armi e munizioni. A fondamento dell’istanza aveva dedotto gli esiti a lui favorevoli dei procedimenti penali: assoluzione perché il fatto non sussiste per la tentata estorsione e proscioglimento per intervenuta prescrizione quanto alle lesioni personali. La Prefettura ha respinto l’istanza, osservando che l’estinzione del reato non determina una rivalutazione indulgente della condotta.

Il ricorrente ha impugnato sia il rigetto sia il decreto prefettizio, lamentando carenza di motivazione e di istruttoria, erroneità dei presupposti e violazione dell’art. 39 del T.U.L.P.S., non essendo indicati fatti ulteriori e successivi idonei a fondare il giudizio di possibile abuso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’assetto delle autorizzazioni di polizia e la giurisprudenza consolidata: l’autorizzazione alla detenzione delle armi è un’ipotesi eccezionale, perché prevalgono le esigenze di incolumità dei consociati. La revoca o il diniego possono fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, assumendo rilievo anche fatti isolati ma significativi.

La Corte sottolinea il discrimine tra i due giudizi. Il giudizio di affidabilità previsto dal T.U.L.P.S. ha funzione precauzionale e si basa su una prognosi; l’accertamento penale è improntato a tassatività, ha funzione repressiva e richiede la prova oltre ogni ragionevole dubbio. Ne deriva che l’Amministrazione può valutare i fatti nella loro oggettività storica e prescindere dagli esiti del procedimento, soprattutto quando questi si sostanziano in proscioglimenti per prescrizione o ritiro della querela.

Quanto all’onere motivazionale, stante l’ampia discrezionalità, non è richiesta una motivazione particolare, salvo il limite della sussistenza dei presupposti e della non irrazionalità. Il sindacato giurisdizionale non consente al giudice amministrativo di sostituirsi all’autorità competente, ma si limita a verificare che la valutazione non sia ictu oculi errata, travisata o manifestamente irrazionale.

Applicando tali principi, il Collegio ritiene non irragionevole la conclusione della Prefettura: la prescrizione, non equiparabile a un’assoluzione piena e alla quale l’imputato può rinunciare, in difetto di ulteriori elementi infirma il giudizio di inaffidabilità, anche in considerazione della gravità delle ipotesi di reato. Le deduzioni sull’assenza di successivo biasimo risultano generiche. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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