Onere prova vendita titoli e contumacia intermediario nel ricorso ABF (ABF Collegio di Milano n. 87 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario la presentazione del reclamo all’intermediario costituisce condizione di procedibilità del ricorso, secondo le Disposizioni della Banca d’Italia che regolano il procedimento. La relativa inammissibilità può essere assorbita dalla ragione più liquida, quando la domanda sia comunque infondata nel merito. Sul piano probatorio, il ricorrente che chieda il controvalore della vendita di titoli deve provare l’operazione dedotta: una informazione ex ante sui costi applicabili e un documento privo di data e di riferimenti certi non assolvono l’onere della prova. La contumacia dell’intermediario non rende indiscriminatamente provati tutti i fatti allegati dal ricorrente ai sensi dell’art. 115 c.p.c.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver ricevuto, in data 29.01.2025, alcuni titoli da un diverso broker e di averli venduti il 02.07.2025 per l’importo di € 3.935,12. Secondo le regole della piattaforma di trading, il controvalore avrebbe dovuto essere disponibile sul conto dopo un giorno lavorativo dalla compravendita. Il ricorrente lamenta invece che l’importo risultasse ancora “in attesa” e non prelevabile, nonostante il tempo trascorso.
Chiede quindi il riconoscimento del diritto al rimborso delle somme maturate. L’intermediario non si costituisce nel procedimento.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto un profilo preliminare. Dalla documentazione in atti non risulta alcuna evidenza del reclamo indirizzato all’intermediario. Le Disposizioni della Banca d’Italia che regolano il procedimento (Sez. VI, par. 1) prevedono che la presentazione del reclamo costituisca condizione di procedibilità del ricorso. Sotto questo profilo il ricorso sarebbe dunque inammissibile.
Il Collegio ritiene tuttavia di poter assorbire tale rilievo nella ragione più liquida, costituita dall’infondatezza nel merito della domanda. Il percorso argomentativo si sposta così sull’onere probatorio.
Dall’esame dei documenti versati in atti non risulta raggiunta la prova dell’asserita vendita dei titoli. Il ricorrente ha prodotto la copia di una missiva che, come indicato nella stessa intestazione, costituisce una mera informazione ex ante in merito ai costi eventualmente applicabili in caso di vendita delle azioni oggetto di ricorso. Si tratta dunque di un documento che non dimostra l’avvenuta operazione.
Neppure il secondo documento prodotto consente di ritenere assolto l’onere. Esso è privo di data e di riferimenti certi. Il Collegio dà atto che l’importo ivi indicato corrisponde effettivamente alla richiesta oggetto del ricorso e che la nota riporta il richiamo ai fondi “in attesa” fino a un giorno lavorativo prima di diventare disponibili. Tali elementi non sono tuttavia sufficienti a fondare la pretesa.
Il Collegio affronta infine l’argomento della mancata costituzione dell’intermediario. La contumacia della parte resistente non produce l’effetto di rendere indiscriminatamente provati tutti i fatti allegati dal ricorrente ai sensi dell’art. 115 c.p.c. Sul punto il Collegio richiama la Coll. coord., dec. n. 7716/2017. Il ricorso non è pertanto accolto.
Nota della Redazione
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