Onere di specifica critica in appello e termine di impugnazione della delibera (C.G.A.R.S. n. 686 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. impone all’appellante, a pena di inammissibilità, di indicare le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata. L’atto di appello non può limitarsi alla riproposizione degli argomenti di primo grado, ma deve contenere una parte critica idonea a confutare l’iter argomentativo del giudice di prime cure, non trattandosi di novum iudicium ma di revisio prioris instantiae. Quando la contestazione riguardi il criterio di decorrenza del termine decadenziale di impugnazione, l’appellante deve indicare la data di comunicazione dell’atto o quella della sua effettiva conoscenza. In difetto, il giudice di appello non è posto in condizione di verificare l’erroneità della conclusione in rito del primo giudice, con preclusione della disamina del merito.

Il Fatto

Gli odierni appellanti avevano impugnato davanti al TAR la delibera consiliare con cui il Comune aveva rigettato la loro opposizione avverso la variante generale al piano regolatore generale comunale. Il TAR definiva l’impugnativa con la sentenza in epigrafe, accogliendo un’eccezione preliminare del Comune resistente.

Rilevato che la delibera gravata era stata adottata il 24 luglio 2015 e che il ricorso, ai sensi degli artt. 29 e 41 cod. proc. amm., avrebbe dovuto essere notificato entro il 23 ottobre 2015 e depositato entro il 23 novembre 2015, mentre tali adempimenti erano stati effettuati il 18 aprile 2016 e il 4 maggio 2016, il primo giudice lo dichiarava irricevibile e compensava le spese. Gli interessati hanno proposto appello, chiedendo la riforma della decisione e l’annullamento del provvedimento impugnato per assoluto difetto di motivazione, con condanna dell’Amministrazione alle spese del doppio grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., che esige l’indicazione delle specifiche censure contro i capi della sentenza gravata. La giurisprudenza richiamata — tra cui C.G.A.R.S., Sez. giur., n. 815 del 2023 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 61 del 2022 — precisa che l’appello deve contenere, accanto alla parte volitiva, una parte critica di confutazione della sentenza impugnata. Non servono formule sacramentali, ma occorre contestare l’iter argomentativo del primo giudice, sì da porre il giudice di appello nelle condizioni di comprendere i principi, le norme e le ragioni per cui si sarebbe dovuto decidere diversamente.

Applicando tali coordinate, gli appellanti si limitano ad affermare l’erroneità del criterio con cui il TAR ha individuato il momento di decorrenza del termine decadenziale. Essi, però, non indicano l’elemento di primario rilievo nelle tesi esposte a sostegno del propugnato “spostamento in avanti” del termine, ovvero la data in cui la delibera sarebbe stata loro comunicata o quella in cui ne sarebbero comunque venuti effettivamente a conoscenza.

Il Collegio sottolinea che nel vigente ordinamento processuale amministrativo è inconcepibile un’impugnativa sine die. Resta estranea alla decisione ogni questione introdotta dal Comune in ordine alla mancata impugnazione, da parte degli appellanti, dell’atto regionale di approvazione della variante generale, avvenuta nelle more del giudizio, e alle difese sul punto svolte con la memoria depositata il 23 luglio 2026.

Ne deriva che il Collegio non è stato posto in condizione di verificare l’erroneità della conclusione in rito del TAR, con conseguente preclusione, anche in questa sede, della disamina del merito dell’impugnativa. L’appello è pertanto infondato e va respinto; le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *