Ordine di demolizione vincolato e specificità dell’appello amministrativo (C.G.A.R.S. n. 685 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 costituisce esercizio di un potere vincolato: accertata l’esecuzione di opere in assenza o in totale difformità dal titolo, l’amministrazione non dispone di alcun margine di scelta tra conservazione e ripristino. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non ne determina l’illegittimità ove l’interessato non dimostri l’utilità concreta dell’apporto partecipativo e la sua idoneità a incidere sul contenuto dispositivo. Il mero decorso del tempo e la destinazione abitativa dei manufatti non fondano un affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva, salvo che intervengano specifici atti amministrativi favorevoli. Nel giudizio di appello amministrativo la riproposizione integrale dei motivi di primo grado, non accompagnata dalla critica alle rationes decidendi della sentenza, integra difetto di specificità ed è inammissibile ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il Comune di Palermo ha ingiunto agli appellanti, quali comproprietari e committenti, la demolizione di quattro manufatti con corpi accessori e porticati, adibiti ad abitazione, soggiorno, cucina e magazzino, realizzati in assenza di titolo edilizio. L’ordinanza richiamava una segnalazione della Polizia Municipale e la relazione tecnica del responsabile del procedimento.

Il TAR Sicilia, con sentenza n. 2865 del 2023, ha respinto il ricorso. I proprietari hanno proposto appello articolandolo in un Capo B, che riproduce i motivi di primo grado, e in un Capo C, con censure specifiche contro la sentenza. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. distingue i due capi dell’atto. Il Capo B non individua gli errori di fatto o di diritto della sentenza e non confuta le ragioni con cui il TAR ha ritenuto recessivi i profili dell’interesse pubblico, dell’affidamento, della proporzionalità e della partecipazione rispetto alla natura vincolata dell’ordine. La mera riproposizione dei motivi contro il provvedimento non soddisfa l’onere di specificità, come chiarito da Consiglio di Stato n. 8520 del 2025 e Consiglio di Stato n. 2442 del 2026: il Capo B è inammissibile.

Nel merito il Collegio esclude che l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 attribuisca un potere di scelta una volta accertati i presupposti. L’omessa comunicazione di avvio non è vizio autonomo, perché gli appellanti non indicano quali elementi acquisibili avrebbero condotto a un diverso accertamento. Destinazione abitativa, condizioni di salute, assenza di finalità speculative, antropizzazione e decorso del tempo possono rilevare nella fase esecutiva o in sede di inottemperanza, ma non escludono l’obbligo di reprimere l’abuso.

La motivazione per relationem è ammissibile ex art. 3 legge n. 241/1990, avendo l’ordinanza richiamato e reso identificabile l’atto istruttorio e descritto le opere in modo idoneo a consentire la difesa. Quanto ai termini procedimentali, il superamento del termine generale non comporta decadenza dal potere repressivo, in assenza di una disposizione che vi ricolleghi tale effetto. Sull’area di sedime e sulla sanzione pecuniaria il Collegio rileva che l’ordinanza ingiunge la demolizione e prospetta le conseguenze dell’inottemperanza: la determinazione dell’area acquisibile e l’irrogazione della sanzione restano demandate ad atti successivi, con questioni impregiudicate.

La qualità di proprietari è sufficiente a giustificare l’ordine, misura ripristinatoria connessa al rapporto attuale con il bene, restando riservata ad altre sedi la verifica dell’estraneità alla realizzazione. Il provvedimento del Tribunale del riesame, adottato in sede cautelare, non contiene alcun accertamento definitivo sulla legittimità edilizia. Quanto alla clausola sulle opere di prosecuzione o completamento, essa non può valere come ordine anticipato per opere future o non accertate, ma solo per interventi già esistenti e riconducibili al medesimo intervento abusivo.

L’appello è pertanto respinto e la sentenza confermata, con compensazione integrale delle spese in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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