Condizione sospensiva senza termine e giudicato interno sulla questione processuale (Cass. civ. Sez. 1 n. 4682 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condizione sospensiva che subordini la restituzione delle somme versate dal socio receduto di una cooperativa edilizia all’accettazione di un nuovo socio, ancorché legittima nel contenuto, è inefficace ove non indichi il termine di avveramento dell’evento, poiché la mancanza del termine altera l’equilibrio sinallagmatico del contratto e determina uno svantaggio eccessivo ed ingiustificato per il socio. La parte vittoriosa che abbia interesse a far valere un vizio processuale (nella specie, la tardività di una domanda) sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre appello incidentale; l’omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., con preclusione per il giudice del gravame e per quello di legittimità di rilevare il vizio d’ufficio.
Il Fatto
Un socio recedeva da una cooperativa edilizia, chiedendo la restituzione delle somme versate in forza del rapporto mutualistico e il risarcimento del danno per la mancata ultimazione dell’immobile prenotato. Il contratto preliminare subordinava la restituzione alla condizione sospensiva dell’accettazione di un nuovo socio da parte della cooperativa.
Il Tribunale respingeva la domanda, ritenendo legittima la clausola e definitivamente mancata la condizione. La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza, dichiarava l’inefficacia della condizione per mancata indicazione del termine di avveramento e condannava la cooperativa alla restituzione di parte delle somme. La cooperativa ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita nullità della notificazione telematica, priva della firma digitale del difensore sull’atto notificato. Il Collegio la respinge, richiamando il principio secondo cui per la notificazione telematica di un atto originariamente formato su supporto digitale non occorre la sottoscrizione digitale, essendo sufficiente la trasformazione in formato PDF. La relata di notifica, invece, deve essere firmata digitalmente, come avvenuto nella specie.
Sul primo motivo, la ricorrente deduce che la domanda di declaratoria di inefficacia della condizione per mancanza del termine sarebbe stata nuova e tardiva, e che il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla relativa eccezione. La Corte osserva che il giudice di primo grado si era invece pronunciato nel merito, rigettando la domanda. Pertanto, la cooperativa, quale parte vittoriosa, avrebbe dovuto proporre appello incidentale per far valere il mancato rilievo della tardività. La mancata impugnazione ha determinato la formazione del giudicato interno sulla ammissibilità della domanda, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 24172/2025.
Il secondo motivo, riguardante il riparto dell’onere probatorio nella quantificazione delle somme dovute, è dichiarato inammissibile in quanto volto a ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie, incompatibile con il giudizio di legittimità. La Corte ribadisce che la violazione di legge sussiste solo in caso di errore nel giudizio di diritto, non nella scelta delle prove da parte del giudice di merito.
Il ricorso principale è respinto; il ricorso incidentale condizionato è assorbito. Le spese sono compensate per metà, in ragione della recentissima decisione delle Sezioni Unite posta a fondamento del rigetto del primo motivo.
Nota della Redazione
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