Onere di specificità del ricorso elettorale e preferenze su lista diversa (Cons. Stato n. 4818 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contenzioso elettorale l’onere di specificità dei motivi di ricorso, pur attenuato rispetto alle regole generali, impone al ricorrente di indicare non solo l’esito contestato ma anche le ragioni che lo sostengono e la tipologia del vizio dedotto. Il voto di preferenza espresso nello spazio riservato a una lista diversa da quella votata è inefficace ai sensi dell’art. 57, comma 7, d.P.R. n. 570/1960, salva l’ipotesi in cui l’elettore abbia tracciato il segno solo sul simbolo della lista cui appartiene il candidato preferito. La censura che non specifichi se siano stati apposti segni sui simboli delle altre liste è inammissibile per genericità, perché non consente di distinguere tra l’attribuzione del voto alla lista di appartenenza e la sua inefficacia. La disposizione dell’art. 17, comma 4, l.r. n. 20/2018 va coordinata con l’art. 57 d.P.R. n. 570/1960 e non consente di superare l’onere di allegazione.
Il Fatto
La ricorrente, candidata alle elezioni regionali della Basilicata nella lista di Fratelli d’Italia, risultava seconda dei non eletti con 4055 preferenze, preceduta dal controinteressato con 4060. Divenuta prima dei non eletti per effetto della nomina del controinteressato a consigliere supplente, impugnava i verbali di proclamazione e di sezione, deducendo l’annullamento o la mancata assegnazione di 28 preferenze in diverse sezioni.
Il TAR Basilicata, con sentenza non definitiva n. 459 del 2024, dichiarava in parte inammissibile e in parte rigettava il ricorso, disponendo verificazione solo per tre sezioni; all’esito, con la sentenza definitiva n. 653 del 2024, respingeva il ricorso ritenendo i candidati a pari voti e prevalente, in caso di parità, l’ordine di presentazione nella lista. Proponeva appello principale la candidata e appello incidentale il controinteressato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondato l’appello principale, assorbendo le eccezioni preliminari. Quanto alla sezione 1 di Montemilone, il TAR aveva correttamente ritenuto la censura ammissibile ma infondata nel merito, in ragione dell’inefficacia delle preferenze per candidati di lista diversa da quella votata. Quanto alla sezione 17 di Melfi, la censura avrebbe dovuto essere dichiarata ammissibile ma infondata, con la medesima motivazione.
Sul secondo motivo, il Consiglio condivide la declaratoria di inammissibilità per genericità ed esploratività delle censure relative alle altre sezioni. Richiamando l’art. 57 d.P.R. n. 570/1960, il Collegio distingue: se l’elettore non ha tracciato alcun segno sul simbolo delle altre liste, ai sensi dell’art. 17, comma 4, l.r. n. 20/2018 il voto va attribuito alla lista e alla candidata; se invece ha segnato anche i simboli delle altre liste, opera l’art. 57, comma 7 e la preferenza è inefficace. In mancanza di tale specificazione la doglianza è inammissibile.
Il Collegio richiama il principio per cui i motivi devono indicare le ragioni poste a base delle conclusioni (C.G.A.R.S. n. 380 del 2020) e l’onere di specificità, attenuato ma esistente, affermato dall’Adunanza Plenaria n. 32 del 2014. La reiezione delle censure travolge anche l’istanza istruttoria.
L’appello incidentale è in parte infondato, quanto alla sezione 6 di Lavello e alla sezione 5 di Moliterno, dove emerge l’attendibilità della dichiarazione quanto alla discordanza tra tabelle di scrutinio e verbali. E’ in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, quanto ai motivi “a specchio” riproposti ex art. 101 c.p.a., in conseguenza del rigetto dell’appello principale. Le spese sono compensate integralmente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.