Sindacato del giudice sulla verificazione e piano riabilitativo del minore (Cons. Stato n. 4817 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, quale peritus peritorum, valuta con piena libertà e autonomia gli accertamenti e i pareri scientifici del verificatore, che non rivestono carattere vincolante. La verificazione è diretta ad assistere il giudice nella soluzione di questioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche. Le valutazioni dell’amministrazione fondate su regole scientifiche non esatte e non ripetibili sono sindacabili solo per manifesta irrazionalità o irragionevolezza. L’eventuale errore diagnostico non inficia di per sé il piano terapeutico, dovendo questo essere individuato in concreto sulle esigenze del minore, che evolvono nel tempo. Il conflitto di interessi del verificatore, se non provato, non impone la rinnovazione dell’accertamento.

Il Fatto

Gli appellanti, esercenti la responsabilità genitoriale su una bambina in cura presso la ASL di Caserta, impugnavano davanti al TAR Campania il progetto riabilitativo individualizzato che aveva ridotto da quindici a dodici le ore settimanali di trattamento. La riduzione si fondava su una visita che attribuiva alla minore un livello di gravità inferiore rispetto a quello certificato da una struttura ospedaliera e, successivamente, dal verificatore nominato in primo grado. I ricorrenti deducevano che il peggioramento delle condizioni della bambina era stato ignorato e che la diagnosi riduttiva era erronea.

Il TAR respingeva il ricorso, valorizzando gli esiti della verificazione. Proponevano appello i genitori, contestando l’attendibilità e l’imparzialità del verificatore, la contraddittorietà del ragionamento e la mancata nomina di un diverso ausiliario. La ASL si costituiva chiedendo il rigetto. In sede cautelare il Consiglio di Stato sospendeva la sentenza e poi fissava l’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del verificatore come ausiliario del giudice. Richiamando la consolidata giurisprudenza (da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, n. 4213/2023), ribadisce che la verificazione non vincola l’organo giudicante, il quale ne valuta liberamente contenuti e argomentazioni. La relazione depositata in primo grado è giudicata completa, chiara ed esaustiva.

Nessun appiattimento acritico è ravvisabile nella pronuncia impugnata: il TAR ha esaminato criticamente sia le conclusioni del verificatore sia quelle del medico di parte, pervenendo a una condivisione motivata. Quanto alla dedotta contraddittorietà, la Corte ritiene che l’errore di diagnosi dell’ASL, oltre a non essere pienamente provato, non sia dirimente. Il piano terapeutico va individuato in concreto sulle esigenze del minore, che evolvono nel tempo, cosicché la divergenza valutativa non travolge l’atto.

La censura sull’asserito conflitto di interessi del verificatore è dichiarata infondata. Il TAR aveva esaustivamente spiegato le ragioni dell’insussistenza del dovere di astensione, e le argomentazioni degli appellanti non riescono a scalfirle. La richiesta di rinnovazione della verificazione è pertanto respinta.

Confermata la statuizione sulle spese di verificazione a carico dei ricorrenti, l’appello è respinto. Le spese del grado di appello sono compensate in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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