Testimoni di giustizia, mancato guadagno non cumulabile con ristoro antiracket (Cons. Stato n. 4810 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ristoro del mancato guadagno spettante al testimone di giustizia ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. g), l. n. 6/2018 è subordinato alla condizione che l’interessato non abbia già ricevuto un risarcimento al medesimo titolo ai sensi della l. n. 44/1999. Le due provvidenze sono rette da un principio di alternatività, che opera come ne bis in idem: chiesto e conseguito il ristoro in base a una delle due leggi, non può essere richiesto in base all’altra, neppure assumendo che il primo sia insufficiente. L’espressione “medesimo titolo” va intesa in senso onnicomprensivo, con riferimento al mancato guadagno, senza distinzioni tra voci. Il presupposto del beneficio è inoltre che l’attività lavorativa sia in corso al momento dell’ingresso nel programma di protezione e venga interrotta in conseguenza di esso.

Il Fatto

Gli appellanti, ammessi al programma di protezione in qualità di testimoni di giustizia, avevano chiesto alla Commissione centrale il risarcimento del danno da mancato guadagno per un periodo successivo a quello già oggetto di ristoro. L’istanza veniva respinta con provvedimento del 2022.

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 9897/2024, respingeva il ricorso impugnatorio, ritenendo legittimo l’operato dell’amministrazione in forza del principio di alternatività tra le elargizioni e dell’assenza di un’attività di impresa interrotta dall’ingresso nel circuito di protezione. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i motivi, data la loro sovrapposizione. Sul piano procedimentale conferma che la partecipazione è stata effettiva e satisfattiva, avendo i ricorrenti prodotto perizie e osservazioni valutate dalla Commissione: per il principio del raggiungimento dello scopo null’altro andava garantito.

La censura sull’erronea individuazione della disciplina applicabile è inammissibile per difetto di interesse e comunque infondata. Le previsioni dell’art. 16-ter, comma 1, lett. e), d.l. n. 8/1991 e dell’art. 6, comma 1, lett. g), l. n. 6/2018 sono testualmente identiche. In assenza di norme transitorie opera il principio tempus regit actum, con riferimento al momento decisionale, caduto nel vigore della legge del 2018.

Il punto centrale è l’alternatività. La Corte rileva che il provvedimento impugnato si fonda su due argomenti autonomamente sufficienti: l’aver già conseguito il ristoro per mancato guadagno ai sensi della l. n. 44/1999 e la cessazione dell’attività di impresa prima dell’ingresso nel programma. I decreti del Commissario antiracket indicano testualmente il “mancato guadagno” quale titolo delle somme erogate: la tesi degli appellanti, secondo cui si tratterebbe di voci diverse, è smentita per tabulas. Ove tali decreti fossero stati ritenuti non satisfattivi nel quantum, andavano impugnati nei termini.

Quanto al secondo argomento, il presupposto del beneficio è che al momento dell’ingresso nel programma vi sia un’attività lavorativa in corso, da interrompere. Nel caso concreto l’impresa era operativa solo nel 2001-2002, mentre il periodo rivendicato è il 2014-2019: la cessazione è anteriore e semmai ricollegabile alle richieste estorsive, non all’ingresso nel programma di protezione. Difetta quindi il nesso causale.

La Corte disattende infine la richiesta istruttoria e di verificazione: un accertamento sul quantum debeatur presuppone risolta positivamente la questione dell’an debeatur, qui respinta. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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