Sgravi contributivi e onere di verifica del datore di lavoro: inammissibile il ricorso che non si confronta con la doppia conforme (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16344 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur evocando formalmente il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solleciti una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e del grado di diligenza esigibile dal datore di lavoro, estranea al sindacato di legittimità. In caso di sentenza d’appello integralmente confermativa di quella di primo grado, opera la preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., sicché il ricorrente deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni e dimostrarne l’effettiva divergenza. Il controllo di legittimità sulla motivazione resta, altresì, circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, ovvero alle anomalie motivazionali traducibili in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Emilia aveva rigettato il ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS aveva recuperato gli sgravi contributivi concessi ai sensi della legge n. 190 del 2014, per un lavoratore poi risultato in possesso di precedenti rapporti di lavoro ostativa al beneficio. Il giudice di prime cure aveva accolto la domanda riconvenzionale dell’Istituto, condannando la società al pagamento dei contributi omessi e delle sanzioni.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 629/2020, aveva confermato integralmente la decisione, ritenendo che la società non avesse dimostrato di aver diligentemente verificato l’assenza di precedenti rapporti di lavoro del dipendente, non potendo limitarsi a una mera autocertificazione del lavoratore.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La censura della società, pur formalmente incentrata sull’omessa motivazione, non si confrontava con il paradigma vigente dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma mirava a ottenere una rivalutazione del merito e del grado di diligenza esigibile, operazione estranea al sindacato di legittimità.
Inoltre, trattandosi di sentenza d’appello integralmente confermativa, la Corte ha richiamato la preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.. La ricorrente avrebbe dovuto indicare le diverse ragioni di fatto delle due pronunce e dimostrarne la divergenza, onere non assolto, essendosi limitata a contrapporre una propria lettura del materiale istruttorio.
La Corte ha, infine, ribadito che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il controllo di legittimità resta circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, o alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, evenienze insussistenti nella motivazione resa dalla Corte territoriale, lineare e priva di aporie. Il motivo è stato ritenuto inammissibile anche per difetto di specificità, non avendo la ricorrente assolto agli oneri di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., non avendo individuato il fatto storico decisivo asseritamente omesso.
Nota della Redazione
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