AGEA non può disapplicare il contratto di concessione pascoliva senza risoluzione comunale (TAR Abruzzo n. 279 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
All’AGEA non è attribuito, in alcun livello del sistema normativo interno ed euro-unitario, il potere di accertare in via incidentale la legittimità di provvedimenti adottati da altra amministrazione per la cura di interessi diversi da quelli finanziari dell’Unione Europea, né il potere di disapplicare gli effetti di tali provvedimenti. In particolare, l’Agenzia non può ritenere risolto di diritto il contratto di concessione di terreni pascolivi in conseguenza di un’informazione interdittiva antimafia adottata verso la mandataria dell’ATI, quando la stazione concedente non abbia esercitato alcun potere di risoluzione. Ove ritenga illegittimo il comportamento omissivo del Comune, l’AGEA deve stimolare l’esercizio dell’autotutela o esperire la tutela giurisdizionale avverso il silenzio, non sostituirsi all’amministrazione competente. La decadenza dai contributi erogati, fondata sull’insussistenza del titolo di conduzione, è pertanto illegittima per difetto di attribuzione del potere esercitato.

Il Fatto

Il Comune di Lucoli aveva indetto un avviso per l’assegnazione in concessione onerosa di terreni del demanio civico ad uso pascolivo. I lotti erano stati aggiudicati a un’associazione temporanea di imprese, alla quale partecipava come mandante un’impresa agricola individuale, che aveva a sua volta ricevuto in assegnazione una particella per l’esercizio del pascolo.

Sulla base di quel titolo l’impresa ha presentato domanda unica PAC 2020 e domande PSR per le Misure 10 e 13, ottenendo la liquidazione dei contributi. Sopravvenuta un’informazione interdittiva antimafia della Prefettura di Pescara verso la società mandataria dell’ATI, l’AGEA ha dichiarato la decadenza parziale dai benefici e intimato la restituzione delle somme, sul presupposto che il contratto di concessione dovesse ritenersi risolto di diritto ai sensi degli artt. 92, commi 3 e 4, e 94, comma 1, d.lgs. n. 159/2011. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento e l’iscrizione al registro dei debitori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in assenza di graduazione dei motivi, ha esaminato con priorità la censura relativa al difetto di potere dell’AGEA, per la sua radicalità. Il Tribunale richiama un orientamento consolidato formatosi su fattispecie sovrapponibile: TAR Abruzzo n. 388 del 2024, TAR Lazio n. 17987 del 2023 e TRGA Trento n. 86 del 2023, quest’ultima confermata dal Cons. Stato n. 2132 del 2025.

Da tale indirizzo discende che nessuna disposizione attribuisce all’Organismo pagatore il compito di verificare incidentalmente la legittimità di atti adottati da altra amministrazione, ove in gioco siano interessi diversi da quelli finanziari dell’Unione e rapporti amministrativi nei quali l’Agenzia non è parte. L’AGEA ha quindi erroneamente ritenuto di poter disapplicare gli effetti del contratto di concessione sottoscritto tra Comune e ATI, mai risolto dal Comune dopo la comunicazione dell’interdittiva.

Il Collegio precisa il percorso alternativo: se l’AGEA aveva ravvisato l’illegittimità del comportamento omissivo del Comune, avrebbe dovuto stimolare l’autotutela oppure esperire la tutela avverso il silenzio. Solo in presenza di una risoluzione del contratto poteva accertarsi l’insussistenza del presupposto fattuale dell’erogazione, cioè la disponibilità giuridica del terreno per il periodo del pascolo.

Il provvedimento di decadenza parziale e la conseguente intimazione alla restituzione, maggiorata degli interessi legali in caso di inottemperanza, sono pertanto illegittimi. Le ulteriori censure restano assorbite, in ragione del difetto di attribuzione del potere esercitato.

Il Tribunale ha accolto il ricorso nei sensi di cui in motivazione, annullando il provvedimento AGEA e l’iscrizione del debito nel registro dei debitori, compensando le spese tra le parti costituite. Ha inoltre disposto l’invio degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dell’Aquila e alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ravvisando possibili profili di illeceità nella gestione del rapporto concessorio e di frode agli interessi finanziari dell’Unione Europea.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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