Nuove prove in appello inammissibili se la P.A. ha ignorato l’ordine istruttorio (Cons. Stato n. 4634 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice di appello di acquisire d’ufficio o di ammettere nuove prove, che ritenga indispensabili ai fini della decisione, ai sensi dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm., non è esercitabile sempre e comunque, ma solo se le prove non potevano oggettivamente essere prodotte in primo grado, perché la parte non ne aveva la disponibilità o perché l’esigenza istruttoria è sorta solo in appello. Solo se la lacuna istruttoria è imputabile a un’omissione del giudice di primo grado l’integrazione probatoria in appello è ammissibile. È pertanto inammissibile la documentazione prodotta dalla pubblica amministrazione che abbia ignorato l’ordine istruttorio impartito dal TAR, non potendosi sopperire in secondo grado a una mancanza della difesa di parte. La nuova produzione deve essere funzionale a sorreggere una specifica censura avverso la sentenza e non a colmare una negligenza della parte.

Il Fatto

AGEA e ADER appellano la sentenza del TAR Piemonte, Sezione Seconda, n. 1346/2024, che aveva accolto il ricorso di un produttore di latte avverso una cartella di pagamento per il prelievo latte sulle consegne relative alle campagne 1995/96, 1996/97 e 2004/05, notificata nel settembre 2021.

Il TAR aveva accolto il motivo relativo alla prescrizione del credito, rilevando che l’onere della prova degli atti interruttivi grava sul creditore e che le amministrazioni non avevano contestato specificamente l’eccezione né offerto alcun principio di prova. Prima della decisione il TAR aveva emesso un’ordinanza istruttoria per acquisire chiarimenti e documenti, rimasta inadempiuta. Le amministrazioni producono solo in appello la documentazione che assumono idonea a dimostrare l’interruzione della prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, in particolare Cons. Stato, Sez. VI, n. 836/2025 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 6469/2025, e i precedenti ivi richiamati (Cons. Stato, Sez. VI, n. 11049/2023; n. 4492/2024). Da essi si ricava che l’art. 104, comma 2, cod. proc. amm. va interpretato restrittivamente: l’integrazione istruttoria in appello è ammessa solo quando la lacuna non è ascrivibile alla parte.

La Corte distingue tra l’ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia omesso di attivare i propri poteri istruttori officiosi e quella in cui li abbia esercitati ordinando la produzione di documenti, ma l’ordine sia rimasto inadempiuto. Solo nella prima l’inammissibilità della nuova prova può essere superata. Ammettere indiscriminatamente l’integrazione in secondo grado stravolgerebbe i connotati del processo di appello, quale revisio prioris instantiae nei limiti delle censure dedotte.

Nel caso concreto il TAR aveva esercitato i propri poteri istruttori con un’ordinanza dettagliata, e le amministrazioni non vi avevano ottemperato. La sentenza impugnata si fonda sul rilievo che gli atti interruttivi non risultano provati. Tale statuizione non è stata specificamente contestata dalle appellanti, che si limitano a produrre in appello i documenti asseritamente decisivi senza giustificare l’omessa produzione in primo grado.

La Corte sottolinea che la nuova documentazione non è funzionale a evidenziare un errore del giudice di primo grado, ma solo a sopperire a una mancanza della difesa di parte. Non giova sostenere che il TAR avrebbe dovuto reiterare l’ordine: l’omessa produzione è ascrivibile unicamente alle amministrazioni, che avrebbero dovuto provvedervi spontaneamente e hanno violato il dovere di lealtà e probità ex art. 88 cod. proc. civ. e art. 39 cod. proc. amm. Il principio di economicità processuale è incompatibile con un preteso onere di reiterazione dei poteri istruttori.

L’istanza ex art. 104 cod. proc. amm. è quindi rigettata e l’appello respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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