Oneri di urbanizzazione quantificati al rilascio del permesso di costruire (C.G.A.R.S. n. 393 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione trova causa nella legge, segnatamente nell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, e sorge al momento del rilascio del titolo edilizio, non alla stipula della convenzione di lottizzazione. Entrambe le componenti del contributo sono determinate al momento del rilascio del permesso di costruire, con la conseguenza che assumono rilievo gli aggiornamenti delle tabelle parametriche deliberati nelle more del procedimento amministrativo. La convenzione di lottizzazione può derogare alla disciplina legale solo mediante una pattuizione espressa e univoca, non desumibile da clausole che si limitano a richiamare il contributo dovuto e a subordinarne il pagamento al rilascio del singolo titolo. Gli atti comunali di quantificazione del contributo non hanno natura autoritativa, ma costituiscono esercizio di una pretesa creditoria in un rapporto paritetico, con la conseguenza che la relativa disciplina è quella del diritto privato e che il difetto di motivazione non ne determina l’illegittimità.
Il Fatto
Un piano di lottizzazione viene approvato dal consiglio comunale e, circa un anno dopo, i lottizzanti stipulano la relativa convenzione. Il terreno e i diritti sullo stesso vengono poi ceduti a un soggetto che, nella qualità di legale rappresentante di una società, chiede e ottiene il titolo edilizio per il primo dei due isolati previsti. Per il secondo isolato il Comune, a distanza di due anni, quantifica gli oneri applicando i parametri aggiornati da una delibera giuntale medio tempore adottata.
La società e il suo rappresentante impugnano la determinazione, sostenendo che i criteri di computo dovessero essere quelli vigenti alla data della convenzione. Nelle more i ricorrenti vengono dichiarati falliti e il giudizio prosegue a iniziativa della curatela. Il TAR Sicilia rigetta il ricorso richiamando l’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001. La curatela appella, lamentando anche l’erronea intestazione della sentenza alla società anziché alla procedura e l’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione preliminare di carattere processuale. Il fallimento sopravvenuto dei ricorrenti originari ha determinato un’interruzione del processo, superata dalla costituzione della curatela fallimentare. La sentenza di primo grado, pur intestata alla società, è comunque rivolta alla parte ricorrente e ha esaminato i motivi dedotti. La domanda risarcitoria, a fronte del rigetto delle censure sull’operato comunale, deve ritenersi implicitamente rigettata.
Sul primo motivo, il C.G.A.R.S. ricostruisce la disciplina dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 e della legge regionale n. 71/1978, soffermandosi sulla cadenza quinquennale di aggiornamento degli oneri e sulla determinazione del costo di costruzione. L’obbligo contributivo è correlato all’esercizio dello ius aedificandi: la sua fonte è la legge, con fatto costitutivo individuato nel rilascio del titolo. Ne deriva la rilevanza degli aggiornamenti tabellari intervenuti prima del rilascio della concessione.
Il Collegio valuta poi l’eventuale natura convenzionale dell’obbligazione. La convenzione può effettivamente derogare alla disciplina legale, dando luogo a un’obbligazione contrattuale autonoma. Nel caso concreto, però, le clausole richiamate si limitano a impegnare i lottizzanti al pagamento della quota di contributo e a subordinare il rilascio della singola concessione al versamento, presupponendo così che il contributo sia commisurato al tempo del rilascio. Manca una pattuizione espressa di deroga: il motivo è infondato.
Sul secondo motivo, la Corte ritiene legittima la delibera di aggiornamento, attività dovuta perché imposta dalla legge. L’eventuale difformità dai parametri dei Comuni limitrofi è priva di prova e, in ogni caso, irrilevante, costituendo unico parametro i valori massimi regionali. Il difetto di motivazione non è configurabile: l’applicazione delle tabelle è operazione contabile verificabile dal privato con ordinaria diligenza. Il Comune ha inoltre esplicitato in causa i criteri di computo, senza che ciò integri un’integrazione postuma, data la natura paritetica degli atti. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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