Operatore escluso in via definitiva non può impugnare la nuova aggiudicazione (TAR Puglia n. 1582 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il concorrente la cui esclusione sia stata pronunciata con sentenza definitiva non è titolare dell’interesse legittimo all’aggiudicazione e, pertanto, non è legittimato a impugnare gli atti conclusivi della procedura disposti a favore di altro operatore economico. L’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione non determina la caducazione automatica del contratto medio tempore stipulato: la stazione appaltante conserva il potere di incidere unilateralmente sul rapporto, valutando se permangano le condizioni per la sua prosecuzione. Resta escluso il riconoscimento del valore di subentro in favore del gestore uscente quando difettino i presupposti applicativi dell’art. 19 del D.lgs. n. 201/2022, non estensibile all’ipotesi di annullamento dell’aggiudicazione, e quando il nuovo gestore non utilizzi le dotazioni patrimoniali del precedente.
Il Fatto
Il Comune di Brindisi indice una gara europea per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. L’appalto viene inizialmente aggiudicato alla società poi ricorrente e il contratto è stipulato nel dicembre 2023, con decorrenza dall’ottobre 2023 e scadenza al settembre 2025. La seconda classificata impugna l’aggiudicazione; il TAR respinge il ricorso, ma il Cons. Stato n. 9640 del 02.12.2024 riforma la decisione e annulla l’aggiudicazione per omissioni dichiarative e non conformità dell’offerta tecnica.
Il Comune riapre le operazioni di gara e aggiudica l’appalto alla controinteressata. Con successiva determinazione dispone la cessazione degli effetti del contratto con il gestore uscente e il subentro della nuova aggiudicataria, escludendo il riconoscimento del valore di subentro. La società esclusa impugna la nuova aggiudicazione e, con motivi aggiunti, le determinazioni sulla cessazione del contratto e sul mancato indennizzo, chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di legittimazione attiva. Nell’affidamento dei contratti pubblici l’interesse legittimante è quello pretensivo all’aggiudicazione; la ricorrente, attinta da una statuizione giudiziale definitiva di esclusione, versa nella medesima posizione di qualsiasi operatore che non ha partecipato alla gara. Il richiamo all’orientamento giurisprudenziale conferma che il concorrente definitivamente escluso non può contestare gli atti di aggiudicazione conclusivi della procedura.
Irrilevante è la titolarità del contratto stipulato nelle more, poiché la determinazione impugnata ha rimesso a successiva statuizione ogni valutazione sulla sorte del rapporto. Disattesa è anche l’eccezione di difetto di giurisdizione sui motivi aggiunti: la controversia investe l’esercizio di potere pubblicistico conseguente all’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione, materia che radica la giurisdizione amministrativa.
Nel merito, il Collegio ritiene infondate le censure sulla dichiarazione di inefficacia del contratto. Gli artt. 121 e 122 c.p.a. non prevedono alcuna caducazione automatica per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione, ma ciò non impedisce all’amministrazione di intervenire sul contratto già stipulato. La stazione appaltante è tenuta a valutare se permangano le condizioni per la prosecuzione del rapporto, come confermato dall’art. 122, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 36/2023 e dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis. Il bilanciamento operato dal Comune tra nuova procedura e affidamento al primo classificato è esente da profili di manifesta illogicità.
Quanto al valore di subentro, la fattispecie non rientra nel campo applicativo dell’art. 19, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022: la norma tutela l’affidamento di buona fede del gestore uscente per sopravvenienze a lui non imputabili, non l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione. L’art. 23 del medesimo decreto subordina l’indennizzo al subentro del nuovo gestore nelle reti e dotazioni patrimoniali; poiché la controinteressata ha dichiarato di disporre di un parco mezzi autonomo, il presupposto fondante viene meno e il riconoscimento è escluso in radice.
Le residue doglianze sul quantum sono generiche, indimostrate o inammissibili perché introdotte per la prima volta con la memoria ex art. 73 c.p.a.. Il Collegio dichiara quindi inammissibile il ricorso introduttivo, respinge i motivi aggiunti e compensa le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.