Operazioni disconosciute e decadenza dal termine di tredici mesi per la contestazione (ABF Collegio di Milano n. 2142 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di tredici mesi previsto dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 11/2010 per la contestazione delle operazioni non autorizzate ha natura di termine di decadenza. Decorso inutilmente tale termine senza richiesta di rettifica o contestazione, al titolare del conto è preclusa la possibilità di contestare l’operazione e di ottenerne il rimborso. La decadenza opera anche quando la contestazione avvenga in sede di reclamo o di ricorso all’ABF oltre la scadenza. La circostanza che il cliente assuma di aver disconosciuto le operazioni con comunicazione anteriore non è sufficiente, se priva di riscontro documentale.
Il Fatto
La parte ricorrente riferisce di aver subito una serie di operazioni fraudolente sul proprio conto corrente, consistenti in bonifici non autorizzati, ricariche di carta prepagata eseguite con codici mai generati, trasferimenti verso un istituto estero e prelievi ATM non riconosciuti. Le somme sottratte sarebbero pari a circa € 5.700,00 e le operazioni risalirebbero a un periodo collocato tra il 2024 e l’autunno dello stesso anno. Solo in data 26.11.2025 la parte presentava denuncia, a seguito della quale l’intermediario bloccava l’home banking.
Esperito infruttuosamente il reclamo, la parte ricorrente chiede il rimborso di quanto sottratto, oltre alla verifica delle procedure di sicurezza adottate dall’intermediario. Quest’ultimo eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per violazione del limite temporale di tredici mesi dalla data di addebito, e nel merito deduce contraddizioni nelle versioni fornite dalla cliente e l’ampliamento delle operazioni contestate rispetto al reclamo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina in via assorbente l’eccezione preliminare dell’intermediario. La questione concerne il termine entro cui il cliente può contestare le operazioni addebitate e chiederne il rimborso. La norma di riferimento è l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 11/2010, che fissa in tredici mesi il periodo utile per la contestazione.
Il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento (decisione n. 11676/2021), secondo cui tale termine ha natura di decadenza. In assenza di richiesta di rettifica o di contestazione entro tredici mesi dall’esecuzione dell’operazione inesatta o non autorizzata, resta preclusa alla parte la possibilità di contestarla e di ottenerne il rimborso in un momento successivo. Il Collegio richiama altresì il proprio recente orientamento (Collegio di Milano, decisione n. 8578/2025).
Nel caso concreto, la parte ricorrente afferma di aver provveduto al disconoscimento anche mediante una comunicazione inviata all’intermediario in data 14.10.2025, ma non fornisce alcuna evidenza documentale di tale comunicazione. Il disconoscimento documentato resta dunque quello del 12.11.2025. Rispetto alle operazioni contestate, collocate tra il 2024 e l’autunno dello stesso anno, tale data risulta successiva alla scadenza del termine decadenziale.
Il Collegio non procede quindi all’esame del merito delle singole operazioni né delle ulteriori difese dell’intermediario, perché l’accertata decadenza preclude ogni valutazione sul diritto al rimborso. La conseguenza processuale è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione.
Nota della Redazione
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